Art. 2.
  Il  prefetto  attende  all'espletamento  dell'incarico  avvalendosi
dell'ufficio  del  genio  civile  e  adottando, ove necessario, anche
provvedimenti in  deroga  alla  normativa  concernente  le  procedure
concorsuali  in  materia  di  affidamento di opere pubbliche, nonche'
alle seguenti norme della Regione Umbria:
   legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9, e successive modifiche;
   legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, e successive modifiche;
   legge regionale 20 marzo 1990, n. 9;
   legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, e successive modifiche;
   legge regionale 18 agosto 1989, n. 86;
   legge regionale 8 giugno 1984, n. 29.
  Per l'affidamento dei lavori, qualora non si  adottino  le  normali
procedure  concorsuali,  dovra',  comunque, essere espletata una gara
ufficiosa tra non meno di cinque ditte, iscritte nell'albo  nazionale
dei costruttori per le categorie e gli importi richiesti e di provata
e consolidata esperienza nel settore.
  In  caso di deroga, il provvedimento prefettizio dovra' indicare la
norma specificatamente derogata e contenere la giustificazione  della
deroga stessa.
  Il  prefetto e' tenuto a comunicare con cadenza mensile al Ministro
per il coordinamento della protezione civile gli interventi disposti,
indicandone motivazioni e finalita'.