Art. 2. Il prefetto attende all'espletamento dell'incarico avvalendosi dell'ufficio del genio civile e adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alla normativa concernente le procedure concorsuali in materia di affidamento di opere pubbliche, nonche' alle seguenti norme della Regione Umbria: legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9, e successive modifiche; legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, e successive modifiche; legge regionale 20 marzo 1990, n. 9; legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, e successive modifiche; legge regionale 18 agosto 1989, n. 86; legge regionale 8 giugno 1984, n. 29. Per l'affidamento dei lavori, qualora non si adottino le normali procedure concorsuali, dovra', comunque, essere espletata una gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, iscritte nell'albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi richiesti e di provata e consolidata esperienza nel settore. In caso di deroga, il provvedimento prefettizio dovra' indicare la norma specificatamente derogata e contenere la giustificazione della deroga stessa. Il prefetto e' tenuto a comunicare con cadenza mensile al Ministro per il coordinamento della protezione civile gli interventi disposti, indicandone motivazioni e finalita'.