Art. 3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva la facolta' di disporre periodiche ispezioni sull'andamento dei lavori e, sulla base delle risultanze delle medesime, eventualmente di modificare il contenuto della presente ordinanza. Inoltre, il Ministro provvedera' alla nomina della commissione di collaudo in corso d'opera, le cui spese graveranno sullo stanziamento complessivo.