Art. 3.
  Il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva
la facolta'  di  disporre  periodiche  ispezioni  sull'andamento  dei
lavori  e,  sulla base delle risultanze delle medesime, eventualmente
di modificare il contenuto della presente ordinanza.
  Inoltre, il Ministro provvedera' alla nomina della  commissione  di
collaudo in corso d'opera, le cui spese graveranno sullo stanziamento
complessivo.