Art. 4. L'onere degli interventi di cui all'art. 1, che dovra' essere contenuto nella misura massima di lire 8 miliardi, e' posto a carico del fondo della protezione civile che viene contestualmente integrato di una somma di pari importo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7712 in conto residui dell'anno 1991 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (ex art. 8 della legge n. 305/1989). Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del tesoro, al prefetto di Terni, al presidente della giunta della regione Umbria, al presidente dell'amministrazione provinciale di Terni, ai sindaci di Alviano, Amelia, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Narni e Terni. Roma, 19 agosto 1992 Il Ministro: FACCHIANO