Art. 4.
  L'onere degli interventi di  cui  all'art.  1,  che  dovra'  essere
contenuto  nella misura massima di lire 8 miliardi, e' posto a carico
del fondo della protezione civile che viene contestualmente integrato
di una somma di pari importo mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento  iscritto  al  capitolo  7712 in conto residui dell'anno
1991 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (ex art. 8
della legge n. 305/1989). Il Ministro del tesoro  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e comunicata al  Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri,  al Ministro dell'ambiente, al Ministro del tesoro, al
prefetto di Terni, al presidente della giunta della  regione  Umbria,
al  presidente  dell'amministrazione provinciale di Terni, ai sindaci
di Alviano, Amelia, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina,  Montecchio,
Narni e Terni.
   Roma, 19 agosto 1992
                                               Il Ministro: FACCHIANO