Art. 3.
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali  in  materia  di  debito  pubblico,  ai  buoni  emessi con il
presente decreto si applicano le disposizioni  del  decreto-legge  19
settembre  1986,  n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n.
759, con la precisazione che la ritenuta sugli "altri proventi",  ivi
prevista,   sara'  applicata,  in  sede  di  rimborso  dei  buoni  in
questione, alla differenza fra il capitale  nominale  dei  titoli  da
rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1,
tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per
eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.
  Nel  caso  di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui
al presente  decreto,  ai  fini  della  applicazione  della  ritenuta
fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane
quello di aggiudicazione della prima "tranche" del prestito.