Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  del  vino  spumante   "Trento"   devono   essere   quelle
tradizionali  della  zona  e comunque atte a conferire alle uve ed al
vino base, da cui deriva lo spumante, le  specifiche  caratteristiche
di qualita'.
   L'iscrizione   all'albo,  di  cui  all'art.  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 12  luglio  1963,  n.  930,  comporta  il
preventivo   accertamento  da  parte  del  servizio  di  vigilanza  e
promozione dell'attivita' agricola della provincia di  Trento,  delle
condizioni naturali e tecnico-colturali, nonche' della vocazionalita'
alla  specifica  produzione  in  base  anche  a valutazioni di ordine
tradizionale.
   I sesti d'impianto, e le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche qual-
itative delle uve e del vino.
   E'   vietata  ogni  pratica  di  forzatura;  tuttavia  e'  ammessa
l'irrigazione come pratica di soccorso.
   Le operazioni di raccolta dovranno essere  effettuate  in  maniera
tale  da garantire la consegna all'impianto di pressatura di uve sane
ed integre.
   La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino base per
lo  spumante  "Trento"  e'   stabilita,   per   ettaro   di   coltura
specializzata, in 150 q.li per tutte le varieta'.
   Anche  in  annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata  a  detti  limiti  mediante  diradamento  dei  grappoli  ed
un'accurata  cernita  delle  uve, purche' la produzione non superi di
oltre il 20% il limite massimo.
   Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino base
per lo spumante "Trento" un titolo  alcolometrico  volumico  naturale
minimo di 9%.
   Il  servizio  vigilanza e promozione dell'attivita' agricola della
provincia autonoma di Trento, con proprio provvedimento,  sentite  le
organizzazioni  di categoria interessate di anno in anno, prima della
vendemmia, puo' stabilire dei limiti massimi di produzione di uva per
ettaro, inferiori a  quelli  fissati  dal  presente  disciplinare  di
produzione,    dandone    immediata    comunicazione   al   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ed  al  comitato  nazionale  per  la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
   Qualora la resa  unitaria  delle  uve  ecceda  il  limite  massimo
stabilito  dalla  provincia  autonoma di Trento, ma rientri in quello
massimo previsto dal presente  disciplinare  di  produzione,  le  uve
prodotte  entro  i  limiti  stabiliti  dalla provincia autonoma sopra
citata  non  perdono  il  diritto  alla  denominazione   di   origine
controllata.