Art. 5.
   Le  operazioni di vinificazione delle uve base per lo spumante, di
spumantizzazione  e  di  confezionamento  devono  essere   effettuate
esclusivamente nel territorio della provincia di Trento.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le  sue  peculiari
caratteristiche.
   Nella  elaborazione  del  vino  spumante  "Trento"  devono  essere
osservate  le  operazioni  relative  al  tradizionale  metodo   della
rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura.
   Le  operazioni  di  arricchimento  e  l'aggiunta dello sciroppo di
dosaggio sono consentite nel rispetto delle condizioni e  dei  limiti
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
   La  resa  massima  delle  uve in vino non deve essere superiore al
70%.
   Il vino spumante "Trento" deve permanere per almeno quindici  mesi
sui lieviti di fermentazione.
   Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non
prima del 1 gennaio successivo alla raccolta delle uve.