Art. 8.
   Il  vino  spumante  "Trento"  deve  essere  confezionato in idonee
bottiglie da spumante,  con  tappo  in  sughero  a  forma  di  fungo,
ancorato e riportare la denominazione "Trento".
   Il  vino  spumante "Trento" puo' lasciare la zona di vinificazione
di cui all'art. 5 solo dopo essere stato confezionato per il consumo.