Art. 8. Il vino spumante "Trento" deve essere confezionato in idonee bottiglie da spumante, con tappo in sughero a forma di fungo, ancorato e riportare la denominazione "Trento". Il vino spumante "Trento" puo' lasciare la zona di vinificazione di cui all'art. 5 solo dopo essere stato confezionato per il consumo.