IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195; Visto il regio decreto 1 marzo 1888, n. 5247; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; Visti il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e il regio decreto 27 giugno 1933, n. 703; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; Decreta: Art. 1. Sono delegate al sen. avv. Germano De Cinque, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, le attribuzioni seguenti: 1) personale dell'amministrazione giudiziaria con esclusione dei provvedimenti riguardanti i dirigenti nonche' gli appartenenti alle qualifiche VIII, IX e ad esaurimento; 2) personale appartenente al settore uffici notificazioni, esecuzioni e protesti con esclusione dei provvedimenti di nomina dei dirigenti degli uffici unici; 3) affari civili (stato civile); 4) servizi degli ufficiali giudiziari e dei messi di conciliazione; 5) partecipazione alle attivita' internazionali attinenti alle materie delegate; 6) libere professioni (ad eccezione di avvocati e giornalisti); 7) prelievo sui capitoli di spesa di rappresentanza, delle spese casuali, nonche' di quelle per l'acquisto di riviste, giornali, ed altre pubblicazioni nei limiti delle somme assegnate; 8) sussidi al personale addetto alla propria segreteria; 9) autorizzazione e liquidazione delle missioni in territorio nazionale al personale addetto alla propria segreteria; 10) tutti gli affari per i quali e' delegato di volta in volta dal Ministro.