Art. 7.
  La massa premi della  lotteria  potra'  essere  ripartita  in  piu'
categorie.
  Il primo premio della prima categoria sara' di lire 2 miliardi.
  Il  numero  e  l'entita'  degli altri premi saranno determinati dal
Comitato generale per i  giochi  dopo  l'accertamento  del  risultato
della vendita dei biglietti.
  Saranno   inoltre   assegnati  premi  ai  venditori  dei  biglietti
vincenti.