IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio del  12  dicembre
1991,  che  istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi
di soia, di colza e ravizzone e di girasole;
  Visto il regolamento CEE n. 615/92 della Commissione del  10  marzo
1992 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce modalita'
di  applicazione  del  regime di sostegno per i produttori di semi di
soia, di colza e ravizzone e di girasole;
  Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n.  302,  concernente
il regolamento per la concessione dell'aiuto diretto ai produttori di
semi  di soia, di colza e ravizzone e di girasole in applicazione del
regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio e  del  regolamento  CEE  n.
615/92 della Commissione, in particoalre l'art. 6, par. 4;
  Vista  la circolare ministeriale 11 maggio 1992, n. 28, concernente
le modalita' applicative del regime di sostegno per i  produttori  di
semi  di soia, di girasole e di colza e ravizzone in applicazione del
regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio e  del  regolamento  CEE  n.
615/92 della Commissione;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  1516/92  della Commissione dell'11
giugno 1992 recante disposizioni transitorie per  l'applicazione  del
regolamento CEE n. 615/92;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 1765/92 del Consiglio del 30 giugno
1992 che istituisce, a decorrere dalla campagna  1993-94  nell'ambito
della  riforma della politica agricola comunitaria, un analogo regime
di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
  Considerata la necessita' di emanare  le  disposizioni  applicative
della citata regolamentazione comunitaria in materia di controllo del
diritto all'aiuto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone
e di girasole;
  Ritenuta,  nel  contempo, l'opportunita', anche in vista della piu'
ampia prospettiva di aiuto comunitario sopra accennato, di avviare, a
titolo sperimentale, nel settore dei semi oleosi un esteso  programma
di  rilevazione diretto a scopi statistici, nonche' all'assistenza ai
produttori per fornire loro gli  elementi  necessari  ai  fini  della
rettifica degli errori materiali registrati;
                             A D O T T A
                        il presente decreto:
                               Art. 1.
  In  applicazione  delle  previsioni  di  cui all'art. 6, par. 4 del
decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 302,  sono  fissati,  per  la
campagna  1992-93  le modalita', i criteri nonche' la percentuale dei
controlli di cui ai successivi articoli che l'A.I.M.A. provvedera' ad
effettuare  conformemente  a   quanto   previsto   dalla   richiamata
regolamentazione  comunitaria  e  nazionale, con particolare riguardo
alla  procedura  eccezionale  alla  quale   e'   soggetta   la   soia
intercalare.
  Conformemente  a  quanto  previsto  agli articoli 9, 10, 11 e 12 ed
all'allegato VII del regolamento CEE n. 615/92 della  Commissione  di
seguito denominato "Regolamento della Commissione", la regione, cosi'
come  indicata  dal  piano di regionalizzazione di cui al regolamento
CEE  n.  3766/91  del  Consiglio,  rappresenta il riferimento di base
richiesto.