Art. 2. Modalita' e criteri del controllo amministrativo L'A.I.M.A. sottopone tutte le domande di pagamento diretto e le dichiarazioni di raccolta presentate dai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole ai controlli amministrativi di cui agli allegati VIII e IX del regolamento della Commissione. In particolare, ai fini del pagamento anticipato, dovra' essere accertato, mediante i controlli previsti all'allegato VIII, il rispetto da parte del produttore delle condizioni di cui all'art. 3 del regolamento della Commissione e del decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 302, mentre per il pagamento definitivo occorre verificare, mediante i controlli previsti all'allegato IX, che il produttore, una volta effettuata la raccolta sull'intera superficie coltivata a semi oleosi per la quale e' stata inoltrata una domanda di pagamento diretto, abbia presentato all'A.I.M.A. una dichiarazione di raccolta, contenente le informazioni minime richieste, entro le date stabilite dall'art. 4, par. 2 del richiamato decreto ministeriale. Per accertare la plausibilita' delle domande di pagamento diretto e delle dichiarazioni di raccolta, l'A.I.M.A. utilizzera', conformemente a quanto previsto agli allegati VIII e IX del regolamento della Commissione, tutte le informazioni utili cui ha facolta' di accedere. In particolare per quanto riguarda la quantita' di seme utilizzata rispetto alle superfici dichiarate, sono ritenute plausibili le domande dei produttori che riportino quantitativi di semi non inferiori all'80% di quelli indicati nella tabella di cui all'allegato 2 della circolare n. 28 dell'11 maggio 1992. Per le domande che riportino una quantita' di semi utilizzata inferiore all'80% di quella indicata nella tabella soprarichiamata, la plausibilita' viene riconosciuta solo nei casi in cui sussistono, previo accertamento in loco, tutte le altre condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale. Per quanto concerne il rapporto fra superficie dichiarata coltivata e quantita' di seme raccolto, sono ritenute plausibili le domande le cui colture abbiano avuto una resa in seme per ettaro pari almeno al 30% di quella mediamente risultante dal piano di regionalizzazione nella parte di regione interessata per i semi oleosi di cui trattasi. Per le domande le cui colture abbiano avuto una resa inferiore a detto quantitativo, la plausibilita', puo' essere riconosciuta, anche previo accertamento in loco, solo nei casi in cui sussistano documenti probanti che giustifichino la minor resa ottenuta. Il controllo amministrativo si avvarra' di un'adeguata procedura d'informatizzazione dei dati delle domande di pagamento e delle dichiarazioni di raccolta a livello di caiscun produttore, di ciascuna particella catastale e di ciascun seme oleoso, tenendo conto anche dei dati gia' acquisiti per il pagamento dell'aiuto al grano duro - raccolto 1992, e per il pagamento dell'aiuto per la messa a riposo temporanea di seminativi - campagna 1991-92, nonche' dei dati dello schedario oleicolo, al fine di garantire il rispetto, tra l'altro, delle disposizioni relative all'ammissibilta' all'aiuto di cui all'art. 17 e all'art. 14, par. 8, del regolamento della Commissione, concernenti rispettivamente la verifica dell'eventuale duplicazione delle domande o delle particelle medesime e dell'eventuale indebita presentazione di domande su superfici escluse dal beneficio dei pagamenti diretti.