Art. 2.
          Modalita' e criteri del controllo amministrativo
  L'A.I.M.A. sottopone tutte le domande di  pagamento  diretto  e  le
dichiarazioni  di raccolta presentate dai produttori di semi di soia,
di colza e ravizzone e di girasole ai controlli amministrativi di cui
agli allegati VIII e IX del regolamento della Commissione.
  In particolare, ai fini del  pagamento  anticipato,  dovra'  essere
accertato,  mediante  i  controlli  previsti  all'allegato  VIII,  il
rispetto da parte del produttore delle condizioni di cui  all'art.  3
del  regolamento  della  Commissione  e  del  decreto ministeriale 25
maggio 1992, n. 302,  mentre  per  il  pagamento  definitivo  occorre
verificare,  mediante  i  controlli  previsti all'allegato IX, che il
produttore, una volta effettuata la raccolta  sull'intera  superficie
coltivata  a  semi oleosi per la quale e' stata inoltrata una domanda
di pagamento diretto, abbia presentato all'A.I.M.A. una dichiarazione
di raccolta, contenente le informazioni minime  richieste,  entro  le
date   stabilite   dall'art.   4,   par.  2  del  richiamato  decreto
ministeriale.
  Per accertare la plausibilita' delle domande di pagamento diretto e
delle   dichiarazioni   di    raccolta,    l'A.I.M.A.    utilizzera',
conformemente   a  quanto  previsto  agli  allegati  VIII  e  IX  del
regolamento della Commissione, tutte le  informazioni  utili  cui  ha
facolta' di accedere.
  In  particolare per quanto riguarda la quantita' di seme utilizzata
rispetto alle  superfici  dichiarate,  sono  ritenute  plausibili  le
domande  dei  produttori  che  riportino  quantitativi  di  semi  non
inferiori  all'80%  di  quelli  indicati   nella   tabella   di   cui
all'allegato 2 della circolare n. 28 dell'11 maggio 1992.
  Per  le  domande  che  riportino  una  quantita' di semi utilizzata
inferiore all'80% di quella indicata nella  tabella  soprarichiamata,
la  plausibilita' viene riconosciuta solo nei casi in cui sussistono,
previo accertamento in loco,  tutte  le  altre  condizioni  stabilite
dalla normativa comunitaria e nazionale.
  Per quanto concerne il rapporto fra superficie dichiarata coltivata
e  quantita' di seme raccolto, sono ritenute plausibili le domande le
cui colture abbiano avuto una resa in seme per ettaro pari almeno  al
30%  di  quella  mediamente risultante dal piano di regionalizzazione
nella parte di regione interessata per i semi oleosi di cui trattasi.
  Per le domande le cui colture abbiano avuto una  resa  inferiore  a
detto quantitativo, la plausibilita', puo' essere riconosciuta, anche
previo  accertamento  in  loco,  solo  nei  casi  in  cui  sussistano
documenti probanti che giustifichino la minor resa ottenuta.
  Il controllo amministrativo si avvarra'  di  un'adeguata  procedura
d'informatizzazione  dei  dati  delle  domande  di  pagamento e delle
dichiarazioni  di  raccolta  a  livello  di  caiscun  produttore,  di
ciascuna particella catastale e di ciascun seme oleoso, tenendo conto
anche  dei  dati  gia' acquisiti per il pagamento dell'aiuto al grano
duro - raccolto 1992, e per il pagamento dell'aiuto per  la  messa  a
riposo  temporanea di seminativi - campagna 1991-92, nonche' dei dati
dello schedario oleicolo, al  fine  di  garantire  il  rispetto,  tra
l'altro,  delle  disposizioni relative all'ammissibilta' all'aiuto di
cui  all'art.  17  e  all'art.  14,  par.  8,  del  regolamento della
Commissione, concernenti rispettivamente la  verifica  dell'eventuale
duplicazione   delle   domande   o   delle   particelle   medesime  e
dell'eventuale indebita presentazione di domande su superfici escluse
dal beneficio dei pagamenti diretti.