Art. 3. Modalita', criteri e percentuali del controllo in loco delle domande di pagamento diretto Al fine di verificare l'effettiva esistenza e l'ammissibilita' delle colture di semi oleosi nonche' di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 3 ed all'art. 11, par. 1, par. 2, lettere a) e b), par. 4 e par. 6 del regolamento della Commissione, l'A.I.M.A. provvedera' ad effettuare un controllo in loco di un campione rappresentativo pari al 10% delle domande di pagamento presentate per ciascuna regione omogenea. L'A.I.M.A. assicurera', in sede di scelta del campione da sottoporre a controllo, che le ispezioni siano rappresentative per ciascuna regione e che la probabilita' che una domanda venga sottoposta a controllo sia direttamente proporzionale alla superficie dichiarata a semi oleosi. Inoltre, nel caso in cui i controlli amministrativi di cui agli allegati VIII e IX del regolamento della Commissione diano adito a gravi dubbi sulla validita' e l'esattezza delle domande di pagamento e delle dichiarazioni di raccolta, si dovra' procedere, tranne nei casi di manifesto errore materiale, al controllo in loco inteso ad accertare la validita' e l'esattezza della medesima prima dell'effettuazione dei pagamenti richiesti. Quest'ultima disposizione si applica anche ai produttori che abbiano impiegato un quantitativo di semi per ettaro inferiore all'80% di quello previsto dalla tabella indicativa, di cui all'allegato 2 della circolare ministeriale n. 28.