Art. 5.
       Modalita', criteri e percentuali del controllo in loco
                   delle dichiarazioni di raccolta
  Al fine  di  verificare  il  rispetto  delle  previsioni  riportate
all'art.  12,  par.  1, del regolamento della Commissione, l'A.I.M.A.
provvedera' ad effettuare il controllo, tramite  ispezioni  in  loco,
delle  dichiarazioni  di  raccolta relative ad un campione pari al 2%
delle domande di pagamento definitivo  riferite  a  ciascuna  regione
omogenea.
  Qualora detti controlli rilevino per una regione o parte di regione
irregolarita'   significative   riguardanti   oltre   il   10%  delle
dichiarazioni presentate, dovra' essere garantita, per la campagna in
corso, una percentuale di controlli da attuare in loco nella regione,
o parte di  regione  considerata,  pari  almeno  al  5%  delle  dette
dichiarazioni.
  Quest'utima  percentuale  verra' applicata anche alle dichiarazioni
di raccolta da cui risulti una resa in seme per ettaro  inferiore  al
30%  di  quella  mediamente risultante dal piano di regionalizzazione
nella parte di regione interessata per i semi oleosi di cui trattasi.