Art. 5. Modalita', criteri e percentuali del controllo in loco delle dichiarazioni di raccolta Al fine di verificare il rispetto delle previsioni riportate all'art. 12, par. 1, del regolamento della Commissione, l'A.I.M.A. provvedera' ad effettuare il controllo, tramite ispezioni in loco, delle dichiarazioni di raccolta relative ad un campione pari al 2% delle domande di pagamento definitivo riferite a ciascuna regione omogenea. Qualora detti controlli rilevino per una regione o parte di regione irregolarita' significative riguardanti oltre il 10% delle dichiarazioni presentate, dovra' essere garantita, per la campagna in corso, una percentuale di controlli da attuare in loco nella regione, o parte di regione considerata, pari almeno al 5% delle dette dichiarazioni. Quest'utima percentuale verra' applicata anche alle dichiarazioni di raccolta da cui risulti una resa in seme per ettaro inferiore al 30% di quella mediamente risultante dal piano di regionalizzazione nella parte di regione interessata per i semi oleosi di cui trattasi.