Art. 3.
  Salvo  quanto  gia' affermato nel commento all'art. 1, si chiarisce
che le posizioni funzionali e profili per  l'accesso  ai  quali  sono
fissati  requisiti  specifici  alternativi rispetto a quelli previsti
dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 per le medesime posizioni  e
profili  sono tassativamente elencati nei punti a), b) e c) del comma
primo della norma in esame.
  Per le altre posizioni non espressamente ricomprese (in particolare
dei ruoli sanitario e tecnico), pur operando la  riserva,  come  gia'
detto,  non  e'  possibile,  derogare  ai  requisiti prescritti dalle
singole norme del decreto ministeriale 30 gennaio  1982,  specie  con
riguardo alle abilitazioni professionali.
  Dell'alternativita'     dei     requisiti    possono    beneficiare
esclusivamente i candidati interni del ruolo amministrativo che siano
dipendenti in servizio di ruolo - presso  la  stessa  amministrazione
che  bandisce  il  concorso - nella posizione e profilo professionale
sottostante a quello cui si riferisce il  concorso  stesso  e  non  i
candidati  dipendenti  di  altre  unita' sanitarie locali ed enti del
comparto (o addirittura di altre pubbliche amministrazioni),  pur  in
possesso dei medesimni requisiti, in quanto non riservatari.
  Parimenti i medesimi requisiti alternativi non possono essere fatti
valere  da  nessun  concorrente  negli avvisi pubblici indetti per il
conferimento di incarichi provvisori, perche'  a  questi,  come  gia'
precisato, non si applica il principio della riserva.
  Le anzianita' di servizio previste dal comma secondo dell'art. 3 in
esame devono essere maturate senza soluzione di continuita' presso la
stessa  o altra unita' sanitaria locale ovvero presso gli enti locali
nonche' gli enti indicati dagli articoli 24, 25 e  26,  comma  primo,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 (cfr. art. 53
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  384/1990) i cui
servizi sono ammessi al riconoscimento sia  in  caso  di  vincita  di
concorso  che  di  trasferimento,  avvenuto  alle condizioni e con le
modalita' previste dall'art. 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 384/1990 medesimo.
  L'art.  3,  comma  3,  nel  prevedere che le anzianita' di servizio
debbano essere prestate senza demerito, sembrerebbe  limitare  questa
valutazione  solo ai casi di concorso per i quali sono fatti valere i
requisiti alternativi. In realta' l'art. 12 della legge  n.  312/1980
(da  cui discende tale prescrizione), applicabile all'ordinamento del
comparto della sanita' sulla scorta del rinvio operato  dall'art.  83
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 761/1979, ha una
portata di carattere generale poiche'  riguarda  l'ammissibilita'  di
tutti    i    candidati   interni   sia   che   beneficino   o   meno
dell'alternativita' dei requisiti.
  Si ritiene, pertanto, che il periodo di servizio per il quale  deve
essere   accertata   l'insussistenza   del  "demerito"  (comma  terzo
dell'art. 3) sia rappresentato per  tutti  i  candidati  interni  dal
quinquennio   di  attivita'  svolto  nelle  rispettive  posizioni  di
provenienza.
  A  tale  proposito  per  le  modalita'  di  accertamento  di  detto
requisito, sempre in virtu' della citata norma di rinvio, si richiama
l'attenzione  sulle  modalita'  stabilite dall'art. 18 della legge n.
312/1980.