Art. 3. Salvo quanto gia' affermato nel commento all'art. 1, si chiarisce che le posizioni funzionali e profili per l'accesso ai quali sono fissati requisiti specifici alternativi rispetto a quelli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 per le medesime posizioni e profili sono tassativamente elencati nei punti a), b) e c) del comma primo della norma in esame. Per le altre posizioni non espressamente ricomprese (in particolare dei ruoli sanitario e tecnico), pur operando la riserva, come gia' detto, non e' possibile, derogare ai requisiti prescritti dalle singole norme del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, specie con riguardo alle abilitazioni professionali. Dell'alternativita' dei requisiti possono beneficiare esclusivamente i candidati interni del ruolo amministrativo che siano dipendenti in servizio di ruolo - presso la stessa amministrazione che bandisce il concorso - nella posizione e profilo professionale sottostante a quello cui si riferisce il concorso stesso e non i candidati dipendenti di altre unita' sanitarie locali ed enti del comparto (o addirittura di altre pubbliche amministrazioni), pur in possesso dei medesimni requisiti, in quanto non riservatari. Parimenti i medesimi requisiti alternativi non possono essere fatti valere da nessun concorrente negli avvisi pubblici indetti per il conferimento di incarichi provvisori, perche' a questi, come gia' precisato, non si applica il principio della riserva. Le anzianita' di servizio previste dal comma secondo dell'art. 3 in esame devono essere maturate senza soluzione di continuita' presso la stessa o altra unita' sanitaria locale ovvero presso gli enti locali nonche' gli enti indicati dagli articoli 24, 25 e 26, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 (cfr. art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990) i cui servizi sono ammessi al riconoscimento sia in caso di vincita di concorso che di trasferimento, avvenuto alle condizioni e con le modalita' previste dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 medesimo. L'art. 3, comma 3, nel prevedere che le anzianita' di servizio debbano essere prestate senza demerito, sembrerebbe limitare questa valutazione solo ai casi di concorso per i quali sono fatti valere i requisiti alternativi. In realta' l'art. 12 della legge n. 312/1980 (da cui discende tale prescrizione), applicabile all'ordinamento del comparto della sanita' sulla scorta del rinvio operato dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, ha una portata di carattere generale poiche' riguarda l'ammissibilita' di tutti i candidati interni sia che beneficino o meno dell'alternativita' dei requisiti. Si ritiene, pertanto, che il periodo di servizio per il quale deve essere accertata l'insussistenza del "demerito" (comma terzo dell'art. 3) sia rappresentato per tutti i candidati interni dal quinquennio di attivita' svolto nelle rispettive posizioni di provenienza. A tale proposito per le modalita' di accertamento di detto requisito, sempre in virtu' della citata norma di rinvio, si richiama l'attenzione sulle modalita' stabilite dall'art. 18 della legge n. 312/1980.