Art. 5.
  Il  decreto-legge  n.  344/1990  convertito  in  legge  n.  21/1991
stabilisce  direttamente  le  modalita'   di   arrotondamento   delle
percentuali  di  riserva e, pertanto, il comma terzo dell'articolo in
esame si limita ad esplicitarne gli aspetti applicativi.
  La riserva deve essere attuata con riferimento al numero dei  posti
per la copertura dei quali le regioni hanno concesso l'autorizzazione
in  deroga  al  divieto  delle  assunzioni,  sulla  base  della legge
finanziaria al momento vigente.
  Il principio conteuto nel quarto comma della norma  in  esame,  nel
quale  si  afferma che la procedura di applicazione delle percentuali
si  attua  "anche  in  sede   di   successiva   utilizzazione   delle
graduatorie"  trova,  quindi,  il suo fondamento nella considerazione
che la copertura dei posti mediante  la  procedura  concorsuale  deve
essere  considerata  in  modo  globale  ed  unitario. Il rispetto del
principio della riserva deve  valere,  pertanto,  analogamente  nelle
successive  utilizzazioni;  sicche',  anche  nel  caso di deroghe per
singoli posti, nell'assunzione dei candidati, dovra' comunque  essere
mantenuto  il  rapporto  percentuale fissato dal decreto, attingendo,
alternativamente,  alla  graduatoria  generale  ed   a   quella   dei
riservatari secondo le rispettive quote. Ad es., nel caso di concorso
originariamente bandito per tre posti (attribuibili nella proporzione
-  uno  a  due - rispettivamente tra cadidati interni ed esterni), la
prima utilizzazione  della  graduatoria  dopo  la  sua  approvazione,
qualora sia concessa una sola deroga nell'anno di riferimento secondo
le  leggi  finanziarie  vigenti,  riguardera' quella dei riservatari;
nelle successive deroghe concesse nello stesso anno  o  posteriori  -
purche'  ovviamente nell'arco di validita' della graduatoria stessa -
l'assunzione verra', invece, disposta  attingendo  dalla  graduatoria
generale  secondo  il  suo  ordine  (quindi  comprensivo  anche degli
interni utilmente classificati che in tal caso sono considerati  alla
pari degli esterni ai fini del computo delle percentuali). Cio' sta a
significare  che  il  rapporto previsto - un terzo agli interni e due
terzi agli esterni - dovra' essere  rispettato  nel  complesso  delle
utilizzazioni  globalmente  considerate,  anche,  come gia' detto, in
caso di deroghe per singoli posti.