Art. 5. Il decreto-legge n. 344/1990 convertito in legge n. 21/1991 stabilisce direttamente le modalita' di arrotondamento delle percentuali di riserva e, pertanto, il comma terzo dell'articolo in esame si limita ad esplicitarne gli aspetti applicativi. La riserva deve essere attuata con riferimento al numero dei posti per la copertura dei quali le regioni hanno concesso l'autorizzazione in deroga al divieto delle assunzioni, sulla base della legge finanziaria al momento vigente. Il principio conteuto nel quarto comma della norma in esame, nel quale si afferma che la procedura di applicazione delle percentuali si attua "anche in sede di successiva utilizzazione delle graduatorie" trova, quindi, il suo fondamento nella considerazione che la copertura dei posti mediante la procedura concorsuale deve essere considerata in modo globale ed unitario. Il rispetto del principio della riserva deve valere, pertanto, analogamente nelle successive utilizzazioni; sicche', anche nel caso di deroghe per singoli posti, nell'assunzione dei candidati, dovra' comunque essere mantenuto il rapporto percentuale fissato dal decreto, attingendo, alternativamente, alla graduatoria generale ed a quella dei riservatari secondo le rispettive quote. Ad es., nel caso di concorso originariamente bandito per tre posti (attribuibili nella proporzione - uno a due - rispettivamente tra cadidati interni ed esterni), la prima utilizzazione della graduatoria dopo la sua approvazione, qualora sia concessa una sola deroga nell'anno di riferimento secondo le leggi finanziarie vigenti, riguardera' quella dei riservatari; nelle successive deroghe concesse nello stesso anno o posteriori - purche' ovviamente nell'arco di validita' della graduatoria stessa - l'assunzione verra', invece, disposta attingendo dalla graduatoria generale secondo il suo ordine (quindi comprensivo anche degli interni utilmente classificati che in tal caso sono considerati alla pari degli esterni ai fini del computo delle percentuali). Cio' sta a significare che il rapporto previsto - un terzo agli interni e due terzi agli esterni - dovra' essere rispettato nel complesso delle utilizzazioni globalmente considerate, anche, come gia' detto, in caso di deroghe per singoli posti.