Art. 2.
  1.  Il  personale  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 1 e' posto a
disposizione dei prefetti interessati fino al 31  dicembre  1992.  Il
Consiglio dei Ministri puo' prorogare tale termine per un periodo non
superiore a mesi sei, ulteriormente prorogabile una sola volta.
  2. (( (Soppresso dalla legge di conversione) ))