Art. 2. 1. Il personale di cui al comma 1 dell'articolo 1 e' posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 1992. Il Consiglio dei Ministri puo' prorogare tale termine per un periodo non superiore a mesi sei, ulteriormente prorogabile una sola volta. 2. (( (Soppresso dalla legge di conversione) ))