Art. 3.
  1.  Agli  ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze
armate compresi nei contingenti di cui all'articolo 1  e'  attribuita
una  indennita' onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e  della  difesa,
nei limiti previsti al comma 2. (( Per gli ufficiali, i sottufficiali
e  i  militari  di  truppa  in  ferma di leva prolungata, la predetta
indennita' onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento  stipendiale  o
alla  paga  giornaliera,  non  puo' superare il trattamento economico
accessorio previsto per il personale delle Forze di  polizia.  Per  i
militari  di  truppa  in ferma di leva obbligatoria, tale indennita',
aggiuntiva alla paga giornaliera, e' fissata in L.  750.000  mensili,
in  rapporto  al  periodo d'impiego. I predetti trattamenti economici
hanno  decorrenza  ed  effetto  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto.))
  2.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente decreto,
valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 160  miliardi
per  l'anno 1993, si provvede con corrispondente quota delle maggiori
entrate  recate  dal  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333  (a),
concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a)  Il  D.L.  n.  333/1992  e'  stato  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto 1992, n. 359. Nella
          Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  220  del  18
          settembre  1992  e' stato pubblicato il testo coordinato di
          detto decreto con la legge di conversione.