Art. 3. 1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all'articolo 1 e' attribuita una indennita' onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nei limiti previsti al comma 2. (( Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva prolungata, la predetta indennita' onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non puo' superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. Per i militari di truppa in ferma di leva obbligatoria, tale indennita', aggiuntiva alla paga giornaliera, e' fissata in L. 750.000 mensili, in rapporto al periodo d'impiego. I predetti trattamenti economici hanno decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.)) 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 160 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (a), concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(a) Il D.L. n. 333/1992 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1992 e' stato pubblicato il testo coordinato di detto decreto con la legge di conversione.