Art. 4.
  1.  I  militari  in  ferma di leva prolungata di cui all'articolo 5
della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (a), possono essere  trattenuti,
a domanda, per ulteriori due anni in aggiunta alla ferma triennale di
cui  al  comma  1 dello stesso articolo 5, nel limite massimo annuale
fissato con decreto del Ministro della difesa,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro.
(( 1-bis. Ai militari in ferma di leva prolungata di cui           ))
(( all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (a),        ))
(( al termine della ferma di leva, anche qualora non abbiano       ))
(( presentato la domanda di cui al comma 1, e' riservato il 35 per ))
(( cento dei posti disponibili nei ruoli organici dell'Arma dei    ))
(( carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia ))
(( di Stato.                                                       ))
 
             (a) L'art. 5 della legge n. 958/1986 (Norme sul servizio
          militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) e' cosi'
          formulato:
             "Art. 5 (Ferma di leva prolungata). - 1. I militari ed i
          graduati  in  servizio  di  leva  possono essere ammessi, a
          domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma  di
          leva  prolungata,  biennale  o triennale, in relazione alle
          esigenze numeriche delle Forze armate  fissate  annualmente
          nella  legge  di bilancio, nei limiti e con le modalita' di
          cui agli articoli 34  e  35,  stabilite  nel  manifesto  di
          chiamata  alle  armi  e  nel  precetto per la presentazione
          all'esame personale presso il consiglio di leva.
             2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono
          inclusi nei corsi di qualificazione e  di  specializzazione
          effettuati dall'Amministrazione della difesa.
             3.  Per  l'assegnazione  ai suddetti corsi sono prese in
          considerazione, oltre  alle  richieste  degli  interessati,
          anche  le  qualificazioni  e le specializzazioni possedute,
          nonche' i risultati  degli  esami  fisio-psico-attitudinali
          effettuati in sede di visita di leva.
             4.  I  giovani  ammessi  alla  ferma  di leva prolungata
          possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi,
          entro i primi trenta giorni di durata del corso".