Art. 4. 1. I militari in ferma di leva prolungata di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (a), possono essere trattenuti, a domanda, per ulteriori due anni in aggiunta alla ferma triennale di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, nel limite massimo annuale fissato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro. (( 1-bis. Ai militari in ferma di leva prolungata di cui )) (( all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (a), )) (( al termine della ferma di leva, anche qualora non abbiano )) (( presentato la domanda di cui al comma 1, e' riservato il 35 per )) (( cento dei posti disponibili nei ruoli organici dell'Arma dei )) (( carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia )) (( di Stato. ))
(a) L'art. 5 della legge n. 958/1986 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) e' cosi' formulato: "Art. 5 (Ferma di leva prolungata). - 1. I militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35, stabilite nel manifesto di chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione all'esame personale presso il consiglio di leva. 2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dall'Amministrazione della difesa. 3. Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonche' i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva. 4. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso".