IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, cosi' come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente il piano per la razionalizzazione della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1991, che detta disposizioni in materia di novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti; Valutata la possibilita', in relazione alle istanze dei pescatori, di ampliare il periodo di autorizzazione alla pesca del novellame di mitili, senza che venga alterata la consistenza di tale tipo di risorsa; Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale di gestione; Decreta: Art. 1. La pesca di novellame di mitili e' autorizzata nei periodi 15 gennaio-15 giugno e 15 settembre-15 novembre.