IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca
marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, cosi' come modificata dalla
legge  10  febbraio  1992,  n.  165,  concernente  il  piano  per  la
razionalizzazione della pesca marittima;
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1991, che detta disposizioni
in materia di novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti ed
ai ripopolamenti;
  Valutata  la possibilita', in relazione alle istanze dei pescatori,
di ampliare il periodo di autorizzazione alla pesca del novellame  di
mitili,  senza  che  venga  alterata  la  consistenza di tale tipo di
risorsa;
  Sentiti la Commissione consultiva centrale per la  pesca  marittima
ed il Comitato nazionale di gestione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  pesca  di  novellame  di  mitili  e' autorizzata nei periodi 15
gennaio-15 giugno e 15 settembre-15 novembre.