Art. 2.
  Le specie pescabili, nonche' i quantitativi  massimi  pescabili  da
ciascuna  ditta  saranno  indicati  annualmente  dal  Ministero della
marina mercantile, sentito il comitato nazionale di gestione,  tenuto
conto anche delle specie e delle quantita' effettivamente pescate nel
corso dell'anno precedente.
  Rimangono  immutate  le  altre  disposizioni dettate dal decreto 22
marzo 1991.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 settembre 1992
                                                  Il Ministro: TESINI