Art. 2. Le specie pescabili, nonche' i quantitativi massimi pescabili da ciascuna ditta saranno indicati annualmente dal Ministero della marina mercantile, sentito il comitato nazionale di gestione, tenuto conto anche delle specie e delle quantita' effettivamente pescate nel corso dell'anno precedente. Rimangono immutate le altre disposizioni dettate dal decreto 22 marzo 1991. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 1992 Il Ministro: TESINI