Art. 2. Le ditte esportatrici, per essere ammesse al beneficio di cui al precedente articolo, devono fare domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi. L'effettiva quantita' dei prodotti petroliferi immessi in ogni tegola e' saltuariamente accertata dalla dogana presso la quale sono effettuate le operazioni di esportazione, mediante l'invio di campioni in analisi al Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 settembre 1992 Il Ministro: GORIA