Art. 2.
  Le ditte esportatrici, per essere ammesse al beneficio  di  cui  al
precedente articolo, devono fare domanda al Ministero delle finanze -
Dipartimento  delle  dogane  e  delle  imposte  indirette - Direzione
centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.
  L'effettiva quantita' dei  prodotti  petroliferi  immessi  in  ogni
tegola  e' saltuariamente accertata dalla dogana presso la quale sono
effettuate  le  operazioni  di  esportazione,  mediante  l'invio   di
campioni  in  analisi  al Laboratorio chimico centrale delle dogane e
imposte indirette.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 settembre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA