IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309   "Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";
  Visti  i  decreti  4  agosto 1978, 7 agosto 1980 e 10 ottobre 1980,
concernenti, fra l'altro, disposizioni sull'impiego dei  preparati  a
base di metadone per il trattamento dei tossicodipendenti;
  Visto  il decreto 19 dicembre 1990, n. 445 "Regolamento concernente
la determinazione dei limiti e delle modalita' d'impiego dei  farmaci
sostitutivi   nei   programmi   di   trattamento   degli   stati   di
tossicodipendenza";
  Considerato che nella seduta del  19  febbraio  1992  il  Consiglio
superiore  di  sanita',  ha  confermato  i pareri gia' espressi dalla
sezione IV nelle sedute del 23 febbraio 1983 e del 25 ottobre 1983  e
dalle  sezioni  congiunte  III  e IV nella seduta del 29 ottobre 1985
favorevoli all'utilizzo delle preparazioni orali a base  di  metadone
per  il trattamento analgesico domiciliare e alla commercializzazione
in farmacia del metadone orale per uso analgesico;
  Ritenuto  opportuno  dare  attuazione  ai  precedenti  pareri   nel
rispetto  delle indicazioni espresse dallo stesso Consiglio superiore
di sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A fini di trattamenti analgesici, e' consentita  la  vendita  al
pubblico  di  preparazioni orali di specialita' medicinali o di altri
farmaci per uso umano pronti per l'impiego prodotti industrialmente o
di medicinali preparati in farmacia in base  alle  indicazioni  della
Farmacopea  ufficiale  e  destinati  a essere forniti direttamente ai
clienti di tale farmacia ovvero  di  medicinali  destinati  a  malati
determinati  preparati in farmacia su prescrizioni mediche, a base di
metadone, sotto forma di flaconcini orali o di compresse, confetti  o
capsule.
  2.  La  vendita  delle preparazioni di cui al precedente comma 1 e'
subordinata a  presentazione  di  ricetta  medica  redatta  ai  sensi
dell'art.  43  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.