Art. 2.
  Al  pagamento dei diritti di cui al precedente articolo si provvede
mediante versamento da effettuare  presso  la  tesoreria  provinciale
dello  Stato  territorialmente  competente in relazione al luogo dove
l'interessato ha la propria sede, con imputazione al capo XXIII, cap.
2550 dell'entrata del bilancio statale.
 Il presente decreto sara'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 agosto 1992
                                 Il Ministro della marina mercantile
                                                 TESINI
p. Il Ministro del tesoro
     GIAGU DEMARTINI
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1992
Registro n. 11 Marina mercantile, foglio n. 62