Art. 2. Al pagamento dei diritti di cui al precedente articolo si provvede mediante versamento da effettuare presso la tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente in relazione al luogo dove l'interessato ha la propria sede, con imputazione al capo XXIII, cap. 2550 dell'entrata del bilancio statale. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 agosto 1992 Il Ministro della marina mercantile TESINI p. Il Ministro del tesoro GIAGU DEMARTINI Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1992 Registro n. 11 Marina mercantile, foglio n. 62