Art. 2. Soggetti obbligati e contenuto degli elenchi 1. Sono tenuti alla presentazione degli elenchi di cui all'art. 1 i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni comunitari con i soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunita' economica europea. Si considerano beni comunitari quelli originari degli Stati membri della CEE e quelli provenienti da Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunita'. 2. Sono inoltre tenuti alla presentazione degli elenchi di cui all'art. 1 gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti all'imposta sul valore aggiunto. 3. Negli elenchi debbono essere indicati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 3. 4. In caso di variazioni dell'ammontare imponibile delle operazioni, intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche devono essere indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate o erano soggette a registrazione. 5. I soggetti obbligati possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi, ferma restando la loro responsabilita' in materia.