Art. 2.
            Soggetti obbligati e contenuto degli elenchi
  1. Sono tenuti alla presentazione degli elenchi di cui all'art. 1 i
soggetti  passivi  all'imposta  sul  valore  aggiunto  che effettuano
scambi di beni comunitari  con  i  soggetti  all'imposta  sul  valore
aggiunto  degli altri Stati membri della Comunita' economica europea.
Si considerano beni comunitari quelli originari  degli  Stati  membri
della  CEE  e  quelli  provenienti  da  Paesi terzi che si trovano in
libera pratica nella Comunita'.
  2. Sono inoltre tenuti alla  presentazione  degli  elenchi  di  cui
all'art.  1  gli  enti,  associazioni  ed  altre  organizzazioni, non
soggetti passivi d'imposta, che effettuano  acquisti  intracomunitari
soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
  3.  Negli  elenchi  debbono essere indicati i dati delle operazioni
registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in
materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di
cui all'art. 3.
  4.  In  caso  di   variazioni   dell'ammontare   imponibile   delle
operazioni,  intervenute  successivamente  alla  presentazione  degli
elenchi, le  conseguenti  rettifiche  devono  essere  indicate  negli
elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono
state registrate o erano soggette a registrazione.
  5.   I  soggetti  obbligati  possono  delegare,  mediante  apposita
procura, terzi soggetti  alla  sottoscrizione  degli  elenchi,  ferma
restando la loro responsabilita' in materia.