Art. 3. Periodicita' degli elenchi 1. I soggetti che hanno realizzato nell'anno solare precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari per cessioni o acquisti, presumono di realizzare nell'anno in corso cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, ovvero acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, debbono presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni ovvero degli acquisti, per ciascun mese civile, entro il decimo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento. 2. I soggetti che hanno realizzato nell'anno solare precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari per cessioni o acquisti, presumono di realizzare nell'anno in corso cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 50 e non superiore a 150 milioni di lire, ovvero acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 50 e non superiore a 150 milioni di lire, debbono presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni ovvero degli acquisti, per ciascun trimestre civile, entro il mese successivo al trimestre di riferimento. 3. I rimanenti soggetti debbono presentare gli elenchi per ciascun anno solare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. 4. I soggetti che nel periodo di riferimento variano il numero di partita IVA devono presentare, entro i termini stabiliti nei commi precedenti, separati elenchi riepilogativi per il periodo di tempo antecedente la variazione e per quello successivo alla medesima, indicando nei primi il numero di partita IVA cessato e nei secondi il numero di partita IVA nuovo.