Art. 3.
                     Periodicita' degli elenchi
  1.  I  soggetti che hanno realizzato nell'anno solare precedente o,
in caso  di  inizio  dell'attivita'  di  scambi  intracomunitari  per
cessioni  o  acquisti,  presumono  di  realizzare  nell'anno in corso
cessioni intracomunitarie per un ammontare  complessivo  superiore  a
150 milioni di lire, ovvero acquisti intracomunitari per un ammontare
complessivo  superiore  a  150  milioni  di  lire, debbono presentare
l'elenco riepilogativo delle  cessioni  ovvero  degli  acquisti,  per
ciascun  mese civile, entro il decimo giorno lavorativo successivo al
mese di riferimento.
  2. I soggetti che hanno realizzato nell'anno solare  precedente  o,
in  caso  di  inizio  dell'attivita'  di  scambi  intracomunitari per
cessioni o acquisti,  presumono  di  realizzare  nell'anno  in  corso
cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 50
e   non   superiore   a   150   milioni   di  lire,  ovvero  acquisti
intracomunitari per un ammontare complessivo superiore  a  50  e  non
superiore   a  150  milioni  di  lire,  debbono  presentare  l'elenco
riepilogativo delle  cessioni  ovvero  degli  acquisti,  per  ciascun
trimestre   civile,   entro   il  mese  successivo  al  trimestre  di
riferimento.
  3. I rimanenti soggetti debbono presentare gli elenchi per  ciascun
anno solare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
  4.  I  soggetti che nel periodo di riferimento variano il numero di
partita IVA devono presentare, entro i termini  stabiliti  nei  commi
precedenti,  separati  elenchi  riepilogativi per il periodo di tempo
antecedente la variazione e  per  quello  successivo  alla  medesima,
indicando nei primi il numero di partita IVA cessato e nei secondi il
numero di partita IVA nuovo.