Art. 5. Presentazione degli elenchi 1. Gli elenchi riepilogativi debbono essere presentati ad un qualsiasi ufficio doganale abilitato della circoscrizione doganale territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto obbligato o del terzo delegato. 2. L'ufficio doganale che riceve gli elenchi rilascia ricevuta mediante apposita annotazione su una copia del frontespizio, da restituire alla parte interessata.