Art. 5.
                     Presentazione degli elenchi
  1.  Gli  elenchi  riepilogativi  debbono  essere  presentati  ad un
qualsiasi ufficio doganale abilitato  della  circoscrizione  doganale
territorialmente  competente  in  relazione  alla  sede  del soggetto
obbligato o del terzo delegato.
  2. L'ufficio doganale che  riceve  gli  elenchi  rilascia  ricevuta
mediante  apposita  annotazione  su  una  copia  del frontespizio, da
restituire alla parte interessata.