Art. 6.
                    Fornitura dei dati all'ISTAT
  1.  I  dati degli elenchi mensili sono forniti dall'Amministrazione
finanziaria  all'Istituto  nazionale  di   statistica   su   supporti
magnetici, unitamente agli eventuali elenchi cartacei, secondo schemi
e  modalita'  tecniche  concordati,  entro  il  giorno 25 del mese di
presentazione degli elenchi  stessi,  mentre  i  dati  relativi  agli
elenchi  trimestrali ed annuali sono forniti entro il mese successivo
a quello di presentazione.