Art. 6. Fornitura dei dati all'ISTAT 1. I dati degli elenchi mensili sono forniti dall'Amministrazione finanziaria all'Istituto nazionale di statistica su supporti magnetici, unitamente agli eventuali elenchi cartacei, secondo schemi e modalita' tecniche concordati, entro il giorno 25 del mese di presentazione degli elenchi stessi, mentre i dati relativi agli elenchi trimestrali ed annuali sono forniti entro il mese successivo a quello di presentazione.