Art. 7. Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1993. 2. Negli elenchi riepilogativi non debbono essere compresi i dati relativi agli acquisti registrati o soggetti a registrazione dal 1 gennaio 1993 che sono stati assoggettati all'imposta sul valore aggiunto in dogana a seguito di formalita' di importazione (introduzione). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 1992 Il Ministro: GORIA