Art. 7.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1. Il presente decreto entra in vigore il 1  gennaio 1993.
  2.  Negli  elenchi riepilogativi non debbono essere compresi i dati
relativi agli acquisti registrati o soggetti a registrazione  dal  1
gennaio  1993  che  sono  stati  assoggettati  all'imposta sul valore
aggiunto  in  dogana  a  seguito  di   formalita'   di   importazione
(introduzione).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 ottobre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA