Art. 2.
  1. L'esercizio dei servizi di cui ai commi 1 e  2  dell'art.  1  e'
concesso  alla  societa' Aero trasporti italiani - A.T.I. S.p.a., con
sede in Napoli.
  2. La societa' concessionaria non puo' cedere ne' in tutto  ne'  in
parte  i  servizi  assunti,  senza  la  preventiva autorizzazione del
Ministero dei trasporti.