Art. 2. 1. L'esercizio dei servizi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 e' concesso alla societa' Aero trasporti italiani - A.T.I. S.p.a., con sede in Napoli. 2. La societa' concessionaria non puo' cedere ne' in tutto ne' in parte i servizi assunti, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti.