IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1991, n. 297, con il quale sono stati approvati i nuovi modelli del repertorio generale degli atti fra vivi, del repertorio speciale degli atti di ultima volonta' e di quello dei protesti cambiari, nonche' dei fogli supplementari e degli estratti mensili relativi ai predetti repertori; Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 novembre 1991, il repertorio per gli atti vivi, tenuto con sistema meccanografico, deve essere corredato dal 1 gennaio 1993 di un indice su supporto magnetico nel quale sono memorizzati, per i soli atti conservati, cognome e nome delle parti, data e natura (in codice) dell'atto, numero di raccolta; Ritenuta la necessita' di determinare, ai sensi del predetto art. 3, comma 2, del citato decreto, le caratteristiche tecniche del supporto magnetico; Decreta: Art. 1. Il supporto magnetico, prescritto a corredo del repertorio per gli atti tra vivi dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 1991, deve essere predisposto secondo le modalita' di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato A al presente decreto.