IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  l'art.  21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737,
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
  Visto il decreto  ministeriale  6  novembre  1991,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n. 86 alla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre
1991, n. 297, con il quale sono stati approvati i nuovi  modelli  del
repertorio  generale  degli  atti  fra  vivi, del repertorio speciale
degli atti di ultima volonta' e  di  quello  dei  protesti  cambiari,
nonche'  dei fogli supplementari e degli estratti mensili relativi ai
predetti repertori;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato  decreto
ministeriale 6 novembre 1991, il repertorio per gli atti vivi, tenuto
con sistema meccanografico, deve essere corredato dal 1  gennaio 1993
di  un indice su supporto magnetico nel quale sono memorizzati, per i
soli atti conservati, cognome e nome delle parti, data e  natura  (in
codice) dell'atto, numero di raccolta;
  Ritenuta  la  necessita' di determinare, ai sensi del predetto art.
3, comma 2, del  citato  decreto,  le  caratteristiche  tecniche  del
supporto magnetico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  supporto magnetico, prescritto a corredo del repertorio per gli
atti tra vivi dall'art.  3,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  6
novembre  1991,  deve  essere  predisposto  secondo  le  modalita' di
registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato A
al presente decreto.