Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorati agricoltura e foreste Alle province autonome di Trento e di Bolzano - Assessorati agricoltura e foreste Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario Alla Corte dei conti Premessa. Si richiamano le precedenti circolari n. 262 del 5 agosto 1991 e n. 272 del 25 marzo 1992, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 1991 e n. 80 del 4 aprile 1992, con le quali sono state definite procedure e criteri per la concessione delle agevolazioni a sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale, in attuazione della legge 10 luglio 1991, n. 201, di differimento per il biennio 1991-1992 delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 - legge pluriennale per interventi programmati in agricoltura - ed in riferimento a quesiti pervenuti ed a seguito delle situazioni emerse in sede di esame delle domande presentate entro il 15 novembre 1992 e degli affidamenti concessi con lettere ministeriali in data 25/26 giugno 1992, si ritiene opportuno fornire agli organismi interessati ulteriori disposizioni integrative e modificative delle sopra riportate circolari ministeriali. Impegni di spesa. 1. Con le lettere di affidamento dei contributi notificate il 25/26 giugno 1992 agli organismi cooperativi, selezionati dall'apposita commissione ministeriale, e' stata data comunicazione che i relativi provvedimenti di impegno, a valere sugli stanziamenti recati dalla citata legge n. 201, potevano essere assunti da questo Ministero qualora entro il previsto termine del 20 ottobre 1992 fosse pervenuta alla divisione VII della Direzione generale della produzione agricola la documentazione prevista dalla circolare n. 262 del 5 agosto 1991 ed in particolare la seguente che e' essenziale ai fini dell'impegno: a) progetto esecutivo; b) dimostrazione dell'avvenuto versamento del capitale sociale o del prestito da soci; c) fidejussione conforme a quanto previsto dalla citata circolare n. 274 in data 22 maggio 1992 ed al fac-simile allegato alla comunicazione di affidamento del contributo concedibile; d) delibera di concessione del mutuo da parte dell'Istituto di credito, prescelto per la relativa operazione; e) relazione di monitoraggio sulle iniziative. 1.1. Cio' premesso ed in riferimento a quanto rappresentato anche dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo si dispone quanto segue. Circa il previsto termine del 20 ottobre 1992 e' stata valutata positivamente la richiesta di proroga, che si ritiene di accogliere fissando il nuovo termine al 20 novembre 1992, tenendo presente che per l'esame istruttorio e per l'emanazione dei formali provvedimenti d'impegno del contributo affidato sara' osservato strettamente l'ordine cronologico di protocollazione della documentazione presentata nel corso della decorrenza dei termini suddetti. Cio' per tener conto dei ristretti tempi tecnici necessari per l'utilizzabilita' dei fondi disponibili entro il 31 dicembre 1992, in attesa dell'autorizzazione in deroga all'assunzione degli impegni di spesa, rimasti bloccati per effetto del decreto-legge n. 333 dell'11 luglio 1992, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359. A quest'ultimo riguardo, nella osservanza dell'ordine cronologico anzidetto, occorre tener presente che l'Amministrazione potra' emettere i relativi provvedimenti di impegno fino all'assorbimento della disponibilita' dei suddetti fondi, rinviando gli ulteriori impegni formali agli stanziamenti disponibili per il 1993 in tutti i casi in cui le richieste non trovino capienza nelle anzidette disponibilita' o la documentazione risulti incompleta o presentata oltre il precisato termine del 20 novembre 1992 e comunque non oltre il 31 gennaio 1993. Versamento a capitale sociale o prestito da soci. 2. Per quanto riguarda le disposizioni in precedenza impartite (v. punti 5 e 5.1 della circolare n. 262 del 5 agosto 1991) ed a modifica di quanto stabilito con la circolare n. 236 del 20 aprile 1990 al punto 5, nonche' a precisazione di quanto indicato al precedente punto 1, lettera b), si dispone che il versamento a capitale sociale o il prestito da soci puo' essere effettuato in una o piu' soluzioni dal 16 novembre 1991, data immediatamente successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande, sino alla data del provvedimento ministeriale di impegno e liquidazione anche parziale del contributo. Si precisa, inoltre, che il termine di cinque anni relativo al vincolo di permanenza del capitale sociale o del prestito da soci decorre dalla data di incasso del complessivo importo previsto. Liquidazione dei contributi. 3. A chiarimento delle disposizioni impartite con circolare n. 262 del 5 agosto 1991 si precisa che la liquidazione dei contributi viene disposta secondo le seguenti modalita': a) il contributo per riequilibrio finanziario viene anticipato per intero, fermo restando che gli accertamenti e le liquidazioni a recupero saranno disposte sulla base degli stati di avanzamento lavori in proporzione alla spesa in essi contabilizzata ed al relativo contributo ammesso per gli investimenti; b) il contributo relativo agli investimenti e' accertato e liquidato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, proporzionalmente alla spesa in esso contabilizzata. Fidejussioni. 4. Con circolare n. 274 in data 22 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 5 giugno 1992, e' stato stabilito che gli organismi beneficiari di contributi sono tenuti a rilasciare la fidejussione nella forma del contratto autonomo sia a garanzia della copertura del contributo per il riequilibrio finanziario, per il quale, in quanto corrisposto in anticipazione rispetto alla effettuazione delle spese per investimenti, e' richiesta anche la copertura del rischio di fallimento o della liquidazione coatta amministrativa, sia a garanzia della buona esecuzione dell'opera da realizzare e che il capitale sociale versato o il prestito da soci non venga rimborsato prima di cinque anni dalla data di incasso da parte dell'organismo beneficiario del capitale o del prestito. Non si puo', tuttavia, non considerare che il rilascio della fidejussione richiede un costo per l'organismo cooperativo e che tale costo incide sulla economia aziendale in misura tanto piu' gravosa quanto maggiore e' il tempo che intercorre dal suo rilascio e fino alla data di emanazione del provvedimento formale concessivo del contributo. 4.1. Pertanto, fermo restando la osservanza da parte dell'amministrazione dei termini massimi entro cui i provvedimenti amministrativi devono essere conclusi, come stabilito dal decreto ministeriale 2 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1991, ed emesso in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, si ritiene di stabilire che le anzidette fidejussioni: a) esplichino piena efficacia dalla data del formale provvedimento di impegno e di erogazione anche parziale del contributo; b) debbano essere prestate per l'intero ammontare del contributo rispettivamente per riequilibrio finanziario e per investimenti maggiorato dell'interesse semplice del 10% per ciascun anno e per il periodo di tempo che l'organismo cooperativo ritiene necessario per il completamento dell'opera. I relativi importi, ovviamente, si ridurranno proporzionalmente a mano a mano che i relativi contributi verranno liquidati. Qualora l'opera sia completata e collaudata prima che maturi il quinto anno dalla data di incasso del capitale sociale o del prestito, la fidejussione per buona esecuzione potra' essere estinta e sostituita da una nuova fidejussione per l'intero contributo a copertura unicamente del rischio di rimborso del capitale sociale o del prestito da soci, da rilasciare all'atto del collaudo finale. 4.2. Le fidejussioni di cui al precedente punto 4.1 devono essere prestate in conformita' ai fac-simili allegati alla presente circolare. 4.3. Le fidejussioni a garanzia della buona esecuzione dell'opera e che il capitale sociale versato o il prestito da soci non venga rimborsato prima di cinque anni possono essere sostituite con una "ritenuta a garanzia" del 15% del contributo liquidato a stati di avanzamento con istanza da presentare dall'organismo cooperativo beneficiario entro i termini di cui al precedente punto 1.1. Tale ritenuta a garanzia sara' svincolata a condizione che l'opera sia stata collaudata con esito positivo e siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del complessivo incasso del capitale sociale o del prestito da soci. L'organismo cooperativo potra' comunque ottenere lo svincolo delle ritenute a garanzia successivamente al positivo esito del collaudo finale, se questo interviene prima della scadenza del quinquennio relativo alla permanenza del capitale sociale o del prestito da soci, purche' presti idonea fidejussione, sotto forma di contratto autonomo di garanzia, che il capitale sociale o il prestito da soci non vengano rimborsati sino alla scadenza del quinquennio. 4.4. In relazione a quanto stabilito al precedente punto 3 le commissioni ministeriali, incaricate degli accertamenti, devono considerare nel contesto della relazione per la liquidazione parziale o finale del contributo sui lavori anche la percentuale ammessa per il riequilibrio finanziario. Operazioni di ristrutturazione societaria. 5. Le continue modificazioni del mercato agro-alimentare, l'entrata in vigore della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 recante nuove norme in materia di societa' cooperative, l'evoluzione delle normative societarie e fiscali e l'ingresso nel mercato di nuove forme di finanza d'impresa hanno imposto e impongono operazioni di ristrutturazione con l'obiettivo di adeguare alle nuove esigenze e opportunita' l'organizzazione cooperativistica. Di tali modificazioni ed evoluzioni l'amministrazione ha gia' tenuto conto in una prima fase di approccio al problema con circolare n. 236 del 20 aprile 1990 al punto 4.3 e con circolare n. 262 del 5 agosto 1991 ai punti 7 e 7.1. Pertanto con la presente, al fine di intensificare le facilitazioni per un sempre piu' consistente sviluppo delle attivita' inquadrabili nel settore agro-alimentare, si ritiene legittima la rimozione dei vincoli di non alienazione o concessione in uso o ad altro titolo a terzi, iscritti su impianti realizzati con contributi pubblici, nei casi in cui la dismissione di detti impianti si accompagni ad esigenze di ristrutturazione economica e societaria (scorpori, fusioni, concentrazioni, ecc.), a condizione che resti immutato il vincolo di destinazione sugli stessi impianti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. L'anzidetta disposizione si applica sia agli organismi che hanno avviato le suddette operazioni sia a quelli beneficiari di contributi non ancora formalmente impegnati, a condizione di aver dato avvio ad operazioni ricomprese nelle suindicate fattispecie successivamente alla comunicazione dell'assegnazione del contributo. Perizie di variante. 6. Si ribadisce che il progetto ritenuto ammissibile a finanziamento con la lettera di affidamento deve essere realizzato nei termini e con le procedure e modalita' previste, consentendosi, tuttavia, che in sede di redazione del progetto esecutivo possono essere introdotte modifiche o varianti che siano giustificate dalle mutate condizioni di mercato e non alterino sostanzialmente la natura, la localizzazione e gli effetti economico-finanziari dell'investimento previsto. Autorizzazione inizio lavori. 7. La concessione dell'autorizzazione ad iniziare i lavori prima del provvedimento formale concessivo del contributo finanziario a favore dell'organismo cooperativo destinatario della comunicazione di affidamento del contributo in conto capitale va riguardata in relazione alle disposizioni contenute nel sopracitato decreto ministeriale del 2 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1991. Occorre, al riguardo, sottolineare che con il richiamato decreto ministeriale del 2 agosto 1991 sono stati determinati, fra l'altro, i termini massimi entro cui i provvedimenti amministrativi per la concessione dei contributi devono essere conclusi e che in conseguenza gli organismi interessati sono posti in grado di valutare in anticipo i tempi necessari per la programmazione delle proprie attivita'. Non si esclude, tuttavia, che, pur nel quadro di tali valutazioni, possono emergere ragioni o situazioni di urgenza che rendono improcrastinabile l'avvio immediato dei lavori. In tale ipotesi gli organismi interessati possono ritenersi autorizzati a dare inizio ai lavori, inviando tempestiva comunicazione all'amministrazione, corredata da documentata relazione, dimostrativa della particolare urgenza della loro esecuzione che non consentirebbe alcun ritardo per non vanificare, con il decorso del tempo, il risultato degli obiettivi che si intendono conseguire attraverso la realizzazione della iniziativa. L'inizio dei lavori non puo' che decorrere da data successiva a quella di presentazione della domanda di contributo, come stabilito dalla circolare n. 221 del 4 aprile 1989 al punto 4, purche' gli organismi interessati risultino destinatari della lettera di affidamento che esprime, come e' noto, una prima sommaria valutazione della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilita' a finanziamento della iniziativa programmata. Resta fermo che la esecuzione dei suddetti lavori ricade nella piena autonomia e responsabilita' dell'organismo attuatore e non impegna in alcun modo l'amministrazione alla finanziabilita' ne' condiziona il potere di decisione del Ministero, che, attraverso le commissioni di accertamento, prendera' atto della documentazione circa l'urgenza per l'inizio dei lavori. Il Ministro: FONTANA