Alle organizzazioni professionali
                                    agricole a livello nazionale
                                  Alle regioni a statuto speciale  ed
                                  a  statuto  ordinario - Assessorati
                                  agricoltura e foreste
                                  Alle province autonome di Trento  e
                                  di     Bolzano     -    Assessorati
                                  agricoltura e foreste
                                  Agli istituti ed enti esercenti  il
                                  credito agrario
                                  Alla Corte dei conti
 Premessa.
  Si richiamano le precedenti circolari n. 262 del 5 agosto 1991 e n.
272  del  25  marzo  1992,  pubblicate rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 1991 e n. 80 del 4 aprile 1992, con le
quali sono state definite procedure  e  criteri  per  la  concessione
delle  agevolazioni a sostegno e sviluppo della cooperazione agricola
di rilevanza nazionale, in attuazione della legge 10 luglio 1991,  n.
201,  di  differimento per il biennio 1991-1992 delle disposizioni di
cui alla legge 8 novembre  1986,  n.  752  -  legge  pluriennale  per
interventi  programmati  in agricoltura - ed in riferimento a quesiti
pervenuti ed a seguito delle situazioni emerse in sede di esame delle
domande presentate entro il 15  novembre  1992  e  degli  affidamenti
concessi  con  lettere  ministeriali  in  data  25/26 giugno 1992, si
ritiene  opportuno  fornire  agli  organismi  interessati   ulteriori
disposizioni   integrative   e  modificative  delle  sopra  riportate
circolari ministeriali.
Impegni di spesa.
  1. Con le lettere di affidamento dei contributi notificate il 25/26
giugno 1992 agli  organismi  cooperativi,  selezionati  dall'apposita
commissione  ministeriale, e' stata data comunicazione che i relativi
provvedimenti di impegno, a valere sugli  stanziamenti  recati  dalla
citata  legge  n.  201,  potevano  essere assunti da questo Ministero
qualora entro il previsto termine del 20 ottobre 1992 fosse pervenuta
alla divisione VII della Direzione generale della produzione agricola
la documentazione prevista dalla circolare n. 262 del 5  agosto  1991
ed in particolare la seguente che e' essenziale ai fini dell'impegno:
    a) progetto esecutivo;
    b)  dimostrazione dell'avvenuto versamento del capitale sociale o
del prestito da soci;
    c) fidejussione conforme a quanto previsto dalla citata circolare
n. 274 in  data  22  maggio  1992  ed  al  fac-simile  allegato  alla
comunicazione di affidamento del contributo concedibile;
    d)  delibera  di  concessione del mutuo da parte dell'Istituto di
credito, prescelto per la relativa operazione;
    e) relazione di monitoraggio sulle iniziative.
  1.1. Cio' premesso ed in riferimento a quanto  rappresentato  anche
dalle  organizzazioni  nazionali del movimento cooperativo si dispone
quanto segue.
  Circa il previsto termine del 20 ottobre  1992  e'  stata  valutata
positivamente  la  richiesta di proroga, che si ritiene di accogliere
fissando il nuovo termine al 20 novembre 1992, tenendo  presente  che
per  l'esame istruttorio e per l'emanazione dei formali provvedimenti
d'impegno   del  contributo  affidato  sara'  osservato  strettamente
l'ordine  cronologico   di   protocollazione   della   documentazione
presentata  nel corso della decorrenza dei termini suddetti. Cio' per
tener   conto   dei   ristretti   tempi   tecnici    necessari    per
l'utilizzabilita' dei fondi disponibili entro il 31 dicembre 1992, in
attesa  dell'autorizzazione in deroga all'assunzione degli impegni di
spesa, rimasti bloccati per effetto del decreto-legge n. 333  dell'11
luglio  1992, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992,
n. 359.
  A quest'ultimo riguardo, nella osservanza  dell'ordine  cronologico
anzidetto,   occorre  tener  presente  che  l'Amministrazione  potra'
emettere i relativi provvedimenti di  impegno  fino  all'assorbimento
della  disponibilita'  dei  suddetti  fondi,  rinviando gli ulteriori
impegni formali agli stanziamenti disponibili per il 1993 in tutti  i
casi  in  cui  le  richieste  non  trovino  capienza  nelle anzidette
disponibilita' o la documentazione risulti  incompleta  o  presentata
oltre  il precisato termine del 20 novembre 1992 e comunque non oltre
il 31 gennaio 1993.
Versamento a capitale sociale o prestito da soci.
  2. Per quanto riguarda le disposizioni in precedenza impartite  (v.
punti 5 e 5.1 della circolare n. 262 del 5 agosto 1991) ed a modifica
di  quanto  stabilito  con  la circolare n. 236 del 20 aprile 1990 al
punto 5, nonche' a precisazione  di  quanto  indicato  al  precedente
punto  1, lettera b), si dispone che il versamento a capitale sociale
o il prestito da soci puo' essere effettuato in una o piu'  soluzioni
dal  16  novembre  1991,  data  immediatamente successiva a quella di
scadenza del termine di presentazione delle domande, sino  alla  data
del  provvedimento  ministeriale  di  impegno  e  liquidazione  anche
parziale del contributo.
  Si precisa, inoltre, che il termine  di  cinque  anni  relativo  al
vincolo  di  permanenza  del  capitale sociale o del prestito da soci
decorre dalla data di incasso del complessivo importo previsto.
Liquidazione dei contributi.
  3. A chiarimento delle disposizioni impartite con circolare n.  262
del 5 agosto 1991 si precisa che la liquidazione dei contributi viene
disposta secondo le seguenti modalita':
    a)  il  contributo  per riequilibrio finanziario viene anticipato
per intero, fermo restando che gli accertamenti e le  liquidazioni  a
recupero  saranno  disposte  sulla  base  degli  stati di avanzamento
lavori in  proporzione  alla  spesa  in  essi  contabilizzata  ed  al
relativo contributo ammesso per gli investimenti;
    b)  il  contributo  relativo  agli  investimenti  e'  accertato e
liquidato  sulla  base  degli  stati  di  avanzamento   dei   lavori,
proporzionalmente alla spesa in esso contabilizzata.
Fidejussioni.
  4.  Con  circolare  n. 274 in data 22 maggio 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 5 giugno 1992, e' stato  stabilito  che
gli  organismi  beneficiari di contributi sono tenuti a rilasciare la
fidejussione nella forma del contratto autonomo sia a garanzia  della
copertura  del  contributo  per  il  riequilibrio finanziario, per il
quale,  in  quanto  corrisposto  in   anticipazione   rispetto   alla
effettuazione  delle  spese  per  investimenti, e' richiesta anche la
copertura del rischio  di  fallimento  o  della  liquidazione  coatta
amministrativa,  sia  a garanzia della buona esecuzione dell'opera da
realizzare e che il capitale sociale versato o il  prestito  da  soci
non  venga  rimborsato  prima di cinque anni dalla data di incasso da
parte dell'organismo beneficiario del capitale o del prestito.
  Non si puo',  tuttavia,  non  considerare  che  il  rilascio  della
fidejussione richiede un costo per l'organismo cooperativo e che tale
costo  incide  sulla  economia aziendale in misura tanto piu' gravosa
quanto maggiore e' il tempo che intercorre dal suo  rilascio  e  fino
alla  data  di  emanazione  del  provvedimento formale concessivo del
contributo.
  4.1.   Pertanto,   fermo   restando   la   osservanza   da    parte
dell'amministrazione  dei  termini  massimi entro cui i provvedimenti
amministrativi devono essere conclusi,  come  stabilito  dal  decreto
ministeriale  2  agosto  1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
210 del 7 settembre 1991, ed  emesso  in  attuazione  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  recante  norme  in  materia  di procedimenti
amministrativi e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi,
si ritiene di stabilire che le anzidette fidejussioni:
    a)   esplichino   piena   efficacia   dalla   data   del  formale
provvedimento  di  impegno  e  di  erogazione  anche   parziale   del
contributo;
    b)  debbano essere prestate per l'intero ammontare del contributo
rispettivamente  per  riequilibrio  finanziario  e  per  investimenti
maggiorato  dell'interesse semplice del 10% per ciascun anno e per il
periodo di tempo che l'organismo cooperativo ritiene  necessario  per
il completamento dell'opera.
  I  relativi  importi, ovviamente, si ridurranno proporzionalmente a
mano a mano che i relativi contributi verranno liquidati.
  Qualora l'opera sia completata e collaudata  prima  che  maturi  il
quinto  anno  dalla  data  di  incasso  del  capitale  sociale  o del
prestito, la fidejussione per buona esecuzione potra' essere  estinta
e  sostituita  da  una  nuova  fidejussione per l'intero contributo a
copertura unicamente del rischio di rimborso del capitale  sociale  o
del prestito da soci, da rilasciare all'atto del collaudo finale.
  4.2.  Le  fidejussioni di cui al precedente punto 4.1 devono essere
prestate  in  conformita'  ai  fac-simili  allegati   alla   presente
circolare.
  4.3. Le fidejussioni a garanzia della buona esecuzione dell'opera e
che  il  capitale  sociale  versato  o  il prestito da soci non venga
rimborsato prima di cinque anni possono  essere  sostituite  con  una
"ritenuta  a  garanzia"  del  15% del contributo liquidato a stati di
avanzamento con  istanza  da  presentare  dall'organismo  cooperativo
beneficiario entro i termini di cui al precedente punto 1.1.
  Tale  ritenuta a garanzia sara' svincolata a condizione che l'opera
sia stata collaudata con esito  positivo  e  siano  trascorsi  almeno
cinque anni dalla data del complessivo incasso del capitale sociale o
del prestito da soci.
  L'organismo  cooperativo potra' comunque ottenere lo svincolo delle
ritenute a garanzia successivamente al positivo  esito  del  collaudo
finale,  se  questo  interviene  prima della scadenza del quinquennio
relativo alla permanenza del capitale sociale o del prestito da soci,
purche' presti idonea fidejussione, sotto forma di contratto autonomo
di garanzia, che il capitale  sociale  o  il  prestito  da  soci  non
vengano rimborsati sino alla scadenza del quinquennio.
  4.4.  In  relazione  a  quanto  stabilito  al precedente punto 3 le
commissioni  ministeriali,  incaricate  degli  accertamenti,   devono
considerare nel contesto della relazione per la liquidazione parziale
o  finale  del contributo sui lavori anche la percentuale ammessa per
il riequilibrio finanziario.
Operazioni di ristrutturazione societaria.
  5. Le continue modificazioni del mercato agro-alimentare, l'entrata
in vigore della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 recante  nuove  norme
in  materia  di  societa'  cooperative,  l'evoluzione delle normative
societarie e fiscali e l'ingresso  nel  mercato  di  nuove  forme  di
finanza   d'impresa   hanno   imposto   e   impongono  operazioni  di
ristrutturazione con l'obiettivo di adeguare alle  nuove  esigenze  e
opportunita' l'organizzazione cooperativistica.
  Di  tali  modificazioni  ed  evoluzioni  l'amministrazione  ha gia'
tenuto conto in una prima fase di approccio al problema con circolare
n. 236 del 20 aprile 1990 al punto 4.3 e con circolare n. 262  del  5
agosto  1991  ai  punti 7 e 7.1. Pertanto con la presente, al fine di
intensificare  le  facilitazioni  per  un  sempre  piu'   consistente
sviluppo delle attivita' inquadrabili nel settore agro-alimentare, si
ritiene  legittima  la  rimozione  dei  vincoli  di non alienazione o
concessione in uso o ad altro titolo a terzi,  iscritti  su  impianti
realizzati con contributi pubblici, nei casi in cui la dismissione di
detti   impianti   si  accompagni  ad  esigenze  di  ristrutturazione
economica e societaria (scorpori, fusioni, concentrazioni,  ecc.),  a
condizione che resti immutato il vincolo di destinazione sugli stessi
impianti  per  la  trasformazione  e commercializzazione dei prodotti
agricoli e zootecnici.
  L'anzidetta disposizione si applica sia agli  organismi  che  hanno
avviato le suddette operazioni sia a quelli beneficiari di contributi
non  ancora formalmente impegnati, a condizione di aver dato avvio ad
operazioni ricomprese nelle  suindicate  fattispecie  successivamente
alla comunicazione dell'assegnazione del contributo.
Perizie di variante.
  6.   Si   ribadisce   che   il   progetto  ritenuto  ammissibile  a
finanziamento con la lettera di affidamento  deve  essere  realizzato
nei  termini  e con le procedure e modalita' previste, consentendosi,
tuttavia, che in sede di redazione  del  progetto  esecutivo  possono
essere  introdotte  modifiche o varianti che siano giustificate dalle
mutate condizioni  di  mercato  e  non  alterino  sostanzialmente  la
natura,   la   localizzazione   e  gli  effetti  economico-finanziari
dell'investimento previsto.
Autorizzazione inizio lavori.
  7. La concessione dell'autorizzazione ad iniziare  i  lavori  prima
del  provvedimento  formale  concessivo  del contributo finanziario a
favore dell'organismo cooperativo destinatario della comunicazione di
affidamento  del  contributo  in  conto  capitale  va  riguardata  in
relazione   alle   disposizioni  contenute  nel  sopracitato  decreto
ministeriale del 2 agosto 1991, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 210 del 7 settembre 1991.
  Occorre,  al  riguardo,  sottolineare che con il richiamato decreto
ministeriale del 2 agosto 1991 sono stati determinati, fra l'altro, i
termini massimi entro  cui  i  provvedimenti  amministrativi  per  la
concessione   dei   contributi   devono  essere  conclusi  e  che  in
conseguenza gli organismi interessati sono posti in grado di valutare
in  anticipo  i  tempi  necessari per la programmazione delle proprie
attivita'.
  Non si esclude, tuttavia, che, pur nel quadro di tali  valutazioni,
possono   emergere  ragioni  o  situazioni  di  urgenza  che  rendono
improcrastinabile l'avvio immediato dei lavori.
  In  tale  ipotesi  gli  organismi  interessati  possono   ritenersi
autorizzati   a   dare   inizio   ai   lavori,   inviando  tempestiva
comunicazione   all'amministrazione,   corredata    da    documentata
relazione,   dimostrativa   della   particolare  urgenza  della  loro
esecuzione che non consentirebbe alcun ritardo  per  non  vanificare,
con  il  decorso  del  tempo,  il  risultato  degli  obiettivi che si
intendono conseguire attraverso la realizzazione della iniziativa.
  L'inizio dei lavori non puo' che decorrere  da  data  successiva  a
quella  di  presentazione della domanda di contributo, come stabilito
dalla circolare n. 221 del 4 aprile 1989  al  punto  4,  purche'  gli
organismi   interessati   risultino   destinatari  della  lettera  di
affidamento che esprime, come e' noto, una prima sommaria valutazione
della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilita' a  finanziamento
della iniziativa programmata.
  Resta  fermo  che  la  esecuzione  dei suddetti lavori ricade nella
piena autonomia e  responsabilita'  dell'organismo  attuatore  e  non
impegna  in  alcun  modo  l'amministrazione  alla finanziabilita' ne'
condiziona il potere di decisione del Ministero, che,  attraverso  le
commissioni  di  accertamento,  prendera'  atto  della documentazione
circa l'urgenza per l'inizio dei lavori.
                                                 Il Ministro: FONTANA