Art. 2. Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere eseguiti fino al 31 dicembre 1992 dai contribuenti di cui all'art. 1. I contribuenti indicati nell'art. 1, tenuti successivamente alla data del 9 aprile 1992 e fino al 31 dicembre 1992 agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633 del 1972, sono dispensati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992 anche le operazioni effettuate o registrate dal 9 aprile 1992 al 31 dicembre 1992. L'imposta non versata per effetto della sospensione deve essere corrisposta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale cui si riferiscono le operazioni. Il termine di presentazione della dichiazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992, scadente nel periodo di sospensione, e' prorogato di tre mesi. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, scadenti dal 9 aprile al 31 dicembre 1992 sono prorogati di mesi tre. La stessa disposizione si applica ai relativi versamenti i cui termini scadono nel suddetto periodo; il versamento della seconda od unica rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta lo- cale sui redditi cui sono tenuti i contribuenti indicati nell'art. 1 che usufruiscono della predetta sospensione, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1992; il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, puo' essere effettuato fino al febbraio 1993 senza applicazione della prevista maggiorazione del 3 per cento, dovuta a titolo di interesse, di cui al comma 5, del medesimo art. 7. Le ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta e non versate ai sensi dell'art. 1 nel periodo in cui opera la sospensione devono essere versate entro i primi quindici giorni del mese di febbraio 1993.