Art. 2.
  Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive  modificazioni,  nonche'  dall'art.  22  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni,  possono  essere eseguiti fino al 31 dicembre 1992 dai
contribuenti di cui all'art. 1.
  I contribuenti indicati nell'art. 1,  tenuti  successivamente  alla
data  del  9  aprile 1992 e fino al 31 dicembre 1992 agli obblighi di
liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai  sensi
degli  articoli  27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633
del 1972, sono dispensati dai suddetti obblighi e debbono comprendere
nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa
all'anno 1992 anche le  operazioni  effettuate  o  registrate  dal  9
aprile 1992 al 31 dicembre 1992.
  L'imposta  non  versata  per  effetto della sospensione deve essere
corrisposta entro il termine  di  presentazione  della  dichiarazione
annuale cui si riferiscono le operazioni.
  Il  termine  di  presentazione  della  dichiazione dell'imposta sul
valore aggiunto relativa  all'anno  1992,  scadente  nel  periodo  di
sospensione, e' prorogato di tre mesi.
  I  termini  per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli
articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, scadenti dal 9
aprile al 31 dicembre 1992 sono prorogati  di  mesi  tre.  La  stessa
disposizione  si applica ai relativi versamenti i cui termini scadono
nel suddetto periodo; il  versamento  della  seconda  od  unica  rata
dell'acconto   dell'imposta   sul   reddito  delle  persone  fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta  lo-
cale sui redditi cui sono tenuti i contribuenti indicati nell'art.  1
che  usufruiscono  della predetta sospensione, deve essere effettuato
negli stessi termini previsti per  i  versamenti  dovuti  sulla  base
delle  dichiarazioni  dei  redditi  da presentare per l'anno 1992; il
versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'art.   7
del   decreto-legge   11   luglio   1992,  n.  333,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  8  agosto  1992,  n.  359,  puo'  essere
effettuato  fino  al  febbraio 1993 senza applicazione della prevista
maggiorazione del 3 per cento, dovuta a titolo di interesse,  di  cui
al  comma  5, del medesimo art. 7. Le ritenute alla fonte operate dai
sostituti di imposta e non versate ai sensi dell'art. 1  nel  periodo
in  cui  opera  la  sospensione  devono  essere versate entro i primi
quindici giorni del mese di febbraio 1993.