Art. 3.
  Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto  delle
sospensioni  di cui alla presente ordinanza, ove non sia diversamente
disposto  dagli  articoli  precedenti  avverra',  senza  aggravi   di
interessi  ed  altri  oneri,  mediante  rateizzazione  in  un anno, a
decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni
medesime e, per le riscossioni  mediante  ruoli,  a  decorrere  dalla
scadenza di gennaio 1993 in cinque rate.
  Da  questa  ultima  scadenza decorrono anche i recuperi degli altri
contributi e tributi per il cui pagamento non vi e' data anteriore al
secondo mese successivo alla scadenza della sospensione.
  Non si fara' comunque luogo a  rimborsi  o  restituzioni  di  somme
corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui alla presente
ordinanza.
  Gli  adempimenti  dei contribuenti in materia di tributi locali non
eseguiti per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza
debbono essere effettuati  dai  contribuenti  medesimi  entro  il  28
febbraio 1993.