Art. 3. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza, ove non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti avverra', senza aggravi di interessi ed altri oneri, mediante rateizzazione in un anno, a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di gennaio 1993 in cinque rate. Da questa ultima scadenza decorrono anche i recuperi degli altri contributi e tributi per il cui pagamento non vi e' data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione. Non si fara' comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui alla presente ordinanza. Gli adempimenti dei contribuenti in materia di tributi locali non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza debbono essere effettuati dai contribuenti medesimi entro il 28 febbraio 1993.