Art. 4. Restano valide le disposizioni di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992 e quelle di cui all'articolo unico, comma 2, dell'ordinanza n. 2285/FPC del 17 giugno 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 novembre 1992 Il Ministro: FACCHIANO