Art. 4.
  Restano valide le disposizioni di cui all'art. 4 dell'ordinanza  n.
2261/FPC del 30 aprile 1992 e quelle di cui all'articolo unico, comma
2, dell'ordinanza n. 2285/FPC del 17 giugno 1992.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 4 novembre 1992
                                               Il Ministro: FACCHIANO