Art. 5.
  1. Ferme  restando  le  procedure  stabilite  dall'articolo  2  del
decreto-legge  5  dicembre  1991,  n.  386, convertito dalla legge 29
gennaio 1992, n. 35 (a), gli uffici tecnici erariali  determinano  in
via  provvisoria il valore attuale dei beni da conferire ai sensi dei
commi 1, 2 e 4 dello stesso articolo, ai  fini  della  corresponsione
delle anticipazioni.
 
             (a)  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2  del D.L. n.
          386/1991 (Trasformazione  degli  enti  pubblici  economici,
          dismissione  delle partecipazioni statali ed alienazione di
          beni  patrimoniali  suscettibili  di  gestione  economica),
          limitatamente ai primi dieci commi:
             "Art.  2.  -  1. Il Ministro delle finanze, in base alle
          indicazioni  deliberate  dal  Consiglio  dei  Ministri,  e'
          autorizzato  ad  affidare  a  consorzi  di  banche ed altri
          operatori  economici  o  a  societa',   specializzati   nel
          settore, il compito di individuare, nel termine di sei mesi
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del presente  decreto,  i  beni  patrimoniali  dello  Stato
          suscettibili di gestione economica, anche in relazione alla
          destinazione  urbanistica,  o  di diretta alienazione anche
          del solo diritto di superficie, nonche'  di  classificarli,
          di acquisire la documentazione catastale ed ipotecaria e di
          determinare il valore ai prezzi di mercato correnti.
             2. Le alienazioni e le gestioni dei beni immobili di cui
          al   comma  1  possono  essere  attuate,  altresi',  previo
          conferimento a societa' con capitale misto, costituite  con
          le  modalita'  e  le  finalita'  deliberate  dal  CIPE,  su
          proposta del Ministro delle finanze.
             3.  E'  accordata  la   garanzia   dello   Stato   sulle
          obbligazioni di durata fino a sette anni che saranno emesse
          dai soggetti conferitari, ai sensi dei commi 1 e 2, ai fini
          di  quanto  previsto  dal comma 2 e, comunque, per esigenze
          finanziarie  dipendenti  dagli  anticipi   effettuati.   La
          garanzia  dello  Stato si estende al rimborso del capitale,
          al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa.
          Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui
          al  presente  comma  graveranno  su  apposito  capitolo  da
          iscriversi  nello  stato  di  previsione  del Ministero del
          tesoro per l'esercizio 1992 e successivi, alimentato con  i
          proventi  delle  alienazioni  e gestioni di cui al presente
          articolo. Il Tesoro dello Stato e'  surrogato  nei  diritti
          del    creditore   verso   il   debitore   in   conseguenza
          dell'operativita' della garanzia statale.
             4.  L'Istituto  mobiliare  italiano  e'  autorizzato  ad
          anticipare, in acconto sui proventi derivanti, in relazione
          alle  previste  destinazioni,  dalle  alienazioni  e  dalle
          gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento, fino  a
          concorrenza di lire 3.000 miliardi.  Gli importi anticipati
          in  acconto,  il  pagamento  dei relativi interessi ed ogni
          altro onere  e  spesa  sono  rimborsati  entro  il  termine
          previsto  per il versamento dei proventi delle alienazioni.
          Con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinati  i
          tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato.
             5.  I  soggetti  affidatari  ai sensi dei commi 1, 2 e 4
          provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio
          dello  Stato,  in  acconto  sui  proventi  derivanti  dalle
          alienazioni  e  dalle gestioni, un importo non inferiore al
          50 per cento e possono procedere alle alienazioni  ed  alle
          gestioni  anche  in  deroga  alle  norme sulla contabilita'
          generale   dello   Stato,   fermi   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico-contabile.
             6.  Ai  fini  della vigilanza sulle operazioni di cui ai
          commi 1 e 2, e' costituito  un  Comitato  di  Ministri  che
          sovrintende  all'attuazione  dei programmi di gestione e di
          vendita,  emanando  le  occorrenti  direttive   anche   per
          l'accelerazione delle procedure.
             7.  Il  Comitato e' composto dai Ministri delle finanze,
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
             8. I proventi delle alienazioni sono versati al bilancio
          dello Stato entro il 31 dicembre 1992.
             9. I proventi della gestione dei beni  patrimoniali  non
          alienati,  comprensivi  delle  concessioni  esistenti, sono
          destinati alla valorizzazione degli  stessi  beni  ed  alla
          loro  redditivita',  d'intesa  con  gli enti locali, per la
          successiva alienazione.
             10.  Con  la  legge  finanziaria  sono  determinati  gli
          importi   annualmente   acquisibili   in  dipendenza  delle
          alienazioni di cui al comma 5.
             11-17.  (Omissis)".