Art. 5. 1. Ferme restando le procedure stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35 (a), gli uffici tecnici erariali determinano in via provvisoria il valore attuale dei beni da conferire ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dello stesso articolo, ai fini della corresponsione delle anticipazioni.
(a) Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.L. n. 386/1991 (Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica), limitatamente ai primi dieci commi: "Art. 2. - 1. Il Ministro delle finanze, in base alle indicazioni deliberate dal Consiglio dei Ministri, e' autorizzato ad affidare a consorzi di banche ed altri operatori economici o a societa', specializzati nel settore, il compito di individuare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica, anche in relazione alla destinazione urbanistica, o di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, nonche' di classificarli, di acquisire la documentazione catastale ed ipotecaria e di determinare il valore ai prezzi di mercato correnti. 2. Le alienazioni e le gestioni dei beni immobili di cui al comma 1 possono essere attuate, altresi', previo conferimento a societa' con capitale misto, costituite con le modalita' e le finalita' deliberate dal CIPE, su proposta del Ministro delle finanze. 3. E' accordata la garanzia dello Stato sulle obbligazioni di durata fino a sette anni che saranno emesse dai soggetti conferitari, ai sensi dei commi 1 e 2, ai fini di quanto previsto dal comma 2 e, comunque, per esigenze finanziarie dipendenti dagli anticipi effettuati. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa. Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al presente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992 e successivi, alimentato con i proventi delle alienazioni e gestioni di cui al presente articolo. Il Tesoro dello Stato e' surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operativita' della garanzia statale. 4. L'Istituto mobiliare italiano e' autorizzato ad anticipare, in acconto sui proventi derivanti, in relazione alle previste destinazioni, dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento, fino a concorrenza di lire 3.000 miliardi. Gli importi anticipati in acconto, il pagamento dei relativi interessi ed ogni altro onere e spesa sono rimborsati entro il termine previsto per il versamento dei proventi delle alienazioni. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato. 5. I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4 provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento e possono procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, fermi i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. 6. Ai fini della vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2, e' costituito un Comitato di Ministri che sovrintende all'attuazione dei programmi di gestione e di vendita, emanando le occorrenti direttive anche per l'accelerazione delle procedure. 7. Il Comitato e' composto dai Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. 8. I proventi delle alienazioni sono versati al bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 1992. 9. I proventi della gestione dei beni patrimoniali non alienati, comprensivi delle concessioni esistenti, sono destinati alla valorizzazione degli stessi beni ed alla loro redditivita', d'intesa con gli enti locali, per la successiva alienazione. 10. Con la legge finanziaria sono determinati gli importi annualmente acquisibili in dipendenza delle alienazioni di cui al comma 5. 11-17. (Omissis)".