Art. 6. 1. Gli inviti e le richieste di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (a), e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 (b), possono essere altresi' effettuati, per conto dell'ufficio delle imposte o centro di servizio competente dal sistema informativo del Ministero delle finanze e notificati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si da' per avenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetta alla casa, ovvero nel caso in cui il destinatario sia diverso dalla persona fisica, dal rappresentante o da persona addetta alla sede.
(a) Il D.P.R. n. 600/1973 reca: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". Si trascrive il testo del relativo art. 32, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, e dagli articoli 18 e 19 della legge 30 settembre 1991, n. 413: "Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33; 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni an- notate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o rilevate a norma dell'art. 33, secondo e terzo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale; 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati; 5) richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente e per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica (ora Istituto nazionale di statistica, n.d.r.) agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141; 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente; 7) richiedere previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; 8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati; 8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale ". (b) L'art. 9 del D.P.R. n. 787/1980 (Norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, 29 settembre 1973, numeri 600 e 602) e' cosi' formulato: "Art. 9 (Poteri dei centri di servizio) . - Fermo restando per gli uffici delle imposte quanto disposto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'adempimento dei loro compiti i centri di servizio possono: 1) invitare i contribuenti e i sostituti di imposta a fornire dati o notizie ovvero ad esibire o trasmettere atti o documenti riguardanti una o piu' dichiarazioni; 2) inviare ai contribuenti e ai sostituti di imposta questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; 3) richiedere dati o notizie o atti o documenti ai sostituti di imposta o ad aziende ed istituti di credito delegati dai contribuenti ai versamenti in tesoreria e alle esattorie; 4) inviare ai contribuenti ed ai sostituti di imposta comunicazioni concernenti le operazioni effettuate nell'esercizio delle loro funzioni. Gli inviti, le richieste e le comunicazioni di cui ai numeri 1), 3) e 4) del comma precedente possono essere fatti dai centri di servizio anche per via telefonica o a mezzo posta. Gli inviti, le richieste ed i questionari di cui al primo comma possono essere notificati nei modi previsti dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche per il tramite dell'ufficio delle imposte competente, ovvero a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento; il centro di servizio fissa il termine per l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici giorni. Per l'inottemperanza agli inviti ed alle richieste notificati o la mancata restituzione dei questionari, si applica, ove ne ricorrano i presuposti, la pena pecuniaria di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".