Art. 6.
  1. Gli inviti e le richieste di cui agli articoli  32  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (a), e 9
del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n.  787
(b), possono essere altresi' effettuati, per conto dell'ufficio delle
imposte  o  centro di servizio competente dal sistema informativo del
Ministero delle finanze e notificati mediante raccomandata con avviso
di ricevimento. La notifica si da' per  avenuta  alla  data  indicata
nell'avviso  di  ricevimento  sottoscritto dal destinatario ovvero da
persona di famiglia o addetta alla casa, ovvero nel caso  in  cui  il
destinatario  sia  diverso dalla persona fisica, dal rappresentante o
da persona addetta alla sede.
 
             (a) Il D.P.R. n. 600/1973 reca: "Disposizioni comuni  in
          materia  di  accertamento  delle  imposte  sui redditi". Si
          trascrive il testo del relativo art.  32,  come  modificato
          dall'art.  1  del  D.P.R.  15  luglio 1982, n. 463, e dagli
          articoli 18 e 19 della legge 30 settembre 1991, n. 413:
             "Art. 32  (Poteri degli uffici).   -  Per  l'adempimento
          dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
              1)  procedere  all'esecuzione  di  accessi, ispezioni e
          verifiche a norma del successivo art. 33;
           2) invitare  i  contribuenti,  indicandone  il  motivo,  a
          comparire  di  persona  o  per  mezzo di rappresentanti per
          fornire dati e notizie rilevanti ai fini  dell'accertamento
          nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni an-
          notate  nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma
          del numero 7), o rilevate a norma dell'art. 33,  secondo  e
          terzo  comma.  I  singoli  dati  ed elementi risultanti dai
          conti  sono  posti  a  base  delle   rettifiche   e   degli
          accertamenti  previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il
          contribuente non dimostra che ne ha  tenuto  conto  per  la
          determinazione  del  reddito  soggetto ad imposta o che non
          hanno rilevanza allo stesso fine;  alle  stesse  condizioni
          sono  altresi'  posti  come  ricavi  a  base  delle  stesse
          rettifiche ed  accertamenti,  se  il  contribuente  non  ne
          indica  il  soggetto  beneficiario, i prelevamenti annotati
          negli  stessi  conti  e  non  risultanti  dalle   scritture
          contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
          risultare  da verbale sottoscritto anche dal contribuente o
          dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il
          motivo della mancata  sottoscrizione.  Il  contribuente  ha
          diritto ad avere copia del verbale;
              3)  invitare  i  contribuenti, indicandone il motivo, a
          esibire o trasmettere atti e documenti  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento  nei loro confronti, compresi i documenti
          di cui al successivo art. 34.  Ai soggetti  obbligati  alla
          tenuta  di  scritture contabili secondo le disposizioni del
          titolo III puo' essere  richiesta  anche  l'esibizione  dei
          bilanci  o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero  trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
              4)  inviare ai contribuenti questionari relativi a dati
          e  notizie  di  carattere  specifico  rilevanti   ai   fini
          dell'accertamento   nei   loro   confronti,  con  invito  a
          restituirli compilati e firmati;
              5) richiedere agli organi e alle amministrazioni  dello
          Stato,  agli  enti pubblici non economici, alle societa' ed
          enti  di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti   che
          effettuano  istituzionalmente  riscossioni  e pagamenti per
          conto  di   terzi,   ovvero   attivita'   di   gestione   e
          intermediazione  finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
          comunicazione, anche in  deroga  a  contrarie  disposizioni
          legislative,  statutarie o regolamentari, di dati e notizie
          relativi a soggetti indicati singolarmente e per categorie.
          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
          richiesti dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente  alla
          durata  del  contratto  di assicurazione, all'ammontare del
          premio  e  alla  individuazione  del  soggetto   tenuto   a
          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono
          essere fornite, a seconda della richiesta,  cumulativamente
          o  specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
          disposizione  non  si  applica  all'Istituto  centrale   di
          statistica  (ora Istituto nazionale di statistica,  n.d.r.)
          agli  ispettorati  del  lavoro  per  quanto   riguarda   le
          rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto
          del  n.  7),  all'Amministrazione  postale,  alle aziende e
          istituti di credito per quanto riguarda i  rapporti  con  i
          clienti  inerenti  o connessi all'attivita' di raccolta del
          risparmio e all'esercizio del credito effettuati  ai  sensi
          della legge 7 marzo 1938, n. 141;
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli
          altri pubblici ufficiali. Le  copie  e  gli  estratti,  con
          l'attestazione  di conformita' all'originale, devono essere
          rilasciate gratuitamente;
           7)   richiedere   previa   autorizzazione   dell'ispettore
          compartimentale   delle  imposte  dirette  ovvero,  per  la
          Guardia di finanza, del comandante di zona alle  aziende  e
          istituti  di  credito  per quanto riguarda i rapporti con i
          clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai
          dati relativi ai servizi dei  conti  correnti  postali,  ai
          libretti  di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia
          dei  conti  intrattenuti  con  il   contribuente   con   la
          specificazione  di  tutti  i rapporti inerenti o connessi a
          tali  conti,  comprese  le  garanzie  prestate  da   terzi;
          ulteriori  dati, notizie e documenti di carattere specifico
          relativi agli stessi conti  possono  essere  richiesti  con
          l'invio    alle   aziende   e   istituti   di   credito   e
          all'Amministrazione   postale  di  questionari  redatti  su
          modello  conforme  a  quello  approvato  con  decreto   del
          Ministro  delle  finanze  di  concerto  con il Ministro del
          tesoro.   La   richiesta   deve   essere   indirizzata   al
          responsabile  della sede o dell'ufficio destinatario che ne
          da' notizia immediata al soggetto interessato; la  relativa
          risposta  deve  essere  inviata  al  titolare  dell'ufficio
          procedente;
            8) richiedere ai soggetti  indicati  nell'art.  13  dati,
          notizie  e  documenti  relativi  ad  attivita' svolte in un
          determinato periodo d'imposta  nei  confronti  di  clienti,
          fornitori  e  prestatori di lavoro autonomo nominativamente
          indicati;
            8-bis)    invitare  ogni  altro  soggetto  ad  esibire  o
          trasmettere,  anche  in copia fotostatica, atti o documenti
          fiscalmente  rilevanti   concernenti   specifici   rapporti
          intrattenuti  con il contribuente e a fornire i chiarimenti
          relativi.
            Gli inviti e le richieste di  cui  al  presente  articolo
          devono  essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
          di notifica decorre il  termine  fissato  dall'ufficio  per
          l'adempimento,  che  non  puo'  essere inferiore a quindici
          giorni   ovvero per il caso di cui  al  n.  7)  a  sessanta
          giorni.  Il termine puo' essere prorogato per un periodo di
          trenta  giorni  su  istanza  dell'azienda  o  istituto   di
          credito,  per giustificati motivi, dal competente ispettore
          compartimentale  ".
             (b)  L'art.  9  del  D.P.R.  n.  787/1980  (Norme  sulle
          competenze,  sulle  attribuzioni e sul personale dei centri
          di servizio del  Ministero  delle  finanze  e  disposizioni
          integrative  e  correttive dei decreti del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  636,  29  settembre  1973,
          numeri 600 e 602) e' cosi' formulato:
             "Art.  9    (Poteri  dei centri di servizio)   . - Fermo
          restando per  gli  uffici  delle  imposte  quanto  disposto
          dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973, n. 600, per l'adempimento dei loro compiti
          i centri di servizio possono:
              1) invitare i contribuenti e i sostituti di  imposta  a
          fornire dati o notizie ovvero ad esibire o trasmettere atti
          o documenti riguardanti una o piu' dichiarazioni;
              2)  inviare  ai  contribuenti e ai sostituti di imposta
          questionari  relativi  a  dati  e  notizie   di   carattere
          specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
              3)  richiedere  dati  o  notizie  o atti o documenti ai
          sostituti di imposta o ad aziende ed  istituti  di  credito
          delegati dai contribuenti ai versamenti in tesoreria e alle
          esattorie;
              4)  inviare  ai contribuenti ed ai sostituti di imposta
          comunicazioni   concernenti   le   operazioni    effettuate
          nell'esercizio delle loro funzioni.
             Gli  inviti,  le  richieste e le comunicazioni di cui ai
          numeri 1), 3) e 4)  del  comma  precedente  possono  essere
          fatti  dai  centri di servizio anche per via telefonica o a
          mezzo posta.
             Gli  inviti,  le  richieste  ed  i questionari di cui al
          primo comma possono essere  notificati  nei  modi  previsti
          dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n. 600, anche per il tramite dell'ufficio
          delle imposte competente, ovvero  a  mezzo  posta  mediante
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento;  il  centro  di
          servizio fissa il termine per l'adempimento, che  non  puo'
          essere  inferiore  a  quindici giorni. Per l'inottemperanza
          agli inviti ed  alle  richieste  notificati  o  la  mancata
          restituzione  dei questionari, si applica, ove ne ricorrano
          i presuposti, la pena pecuniaria di  cui  all'art.  53  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600".