Art. 7. (( 1. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del )) (( decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 (a), e le )) (( imposte sui redditi relative alle plusvalenze di cui )) (( all'articolo 81, comma 1, lettera c-bis), del testo unico )) (( delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente )) (( della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive )) (( modificazioni (b), non sono dovute per le plusvalenze )) (( realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori )) (( mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani a )) (( decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in )) (( vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della )) (( legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni (c). )) (( 2. Per le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera )) (( c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con )) (( decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. )) (( 917, e successive modificazioni (b), continua ad applicarsi la )) (( disciplina recata dal citato decreto-legge 28 gennaio 1991, n. )) (( 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, )) (( n. 102 (a). ))
(a) Il D.L. n. 27/1991 reca: "Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi". Si trascrive il testo del relativo art. 1: "Art. 1 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze) . - 1. Fino alla emanazione dei decreti legislativi previsti dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (v. nota (c) che segue, n.d.r. ), ed in attesa della compiuta applicazione della disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 (recante disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari, n.d.r. ), le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonche' dei certificati rappresentativi di partecipazione in societa', associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorche' derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto dal presente decreto". (b) L'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e' cosi' formulato: "Art. 81 (come modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'art. 3 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, in corso di conversione in legge) (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici; b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della societa' secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data piu' recente; c-bis) le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonche' dei certificati rappresentativi di partecipazioni in societa', associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorche' derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtu' del diritto di opzione e la data della cessione e' superiore a quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data piu' recente; c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere; esse sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente alla data della stipula del contratto; d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali; e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; f) i redditi di beni immobili situati all'estero; g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 49; h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente; l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; m) le indennita' di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attivita' sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80". (c) La legge n. 408/1990 reca: "Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserva e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie". Si trascrive il testo del relativo art. 18, come modificato dell'art. 1, comma 6, della legge 25 marzo 1991, n. 102: "Art. 18. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992 (termine differito al 30 settembre 1993 dall'art. 2 della legge di conversione del decreto qui pubblicato: si veda in appendice, n.d.r. ), uno o piu' decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei Paesi della Comunita' economica europea e prevedendo idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate; in particolare la nuova disciplina sara' ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale, con esclusione di quelli attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, corisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potra' essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta: in tal caso la misura della ritenuta non potra' essere superiore al 30 per cento. Dalla disciplina prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati negli articoli 13 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero ded equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni di legge. 1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, sara' previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti da qualunque forma di cessione di partecipazioni in societa' o enti e dei diritti connessi, nonche' dei redditi derivanti dal'attivita' dei fondi di investimento. Saranno altresi' previste particolari disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili, emesse da societa' che esercitano attivita' in settori divesi da quello finanziario o immobiliare, da parte di lavoratori dipendenti, a condizione che siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1. Particolari disposizioni verranno altresi' adottate per tener conto, nel costo fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di societa' di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle finanziarie e immobiliari. Sara' assicurato il coordinamento sistematico delle disposizioni emanate con quelle del citato testo unico, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 81 e 82 (per il testo dell'art. 81 si vede la nota che precede, n.d.r. ). 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1 gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il termine indicato nel comma 1".