Art. 7.
(( 1. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del              ))
(( decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con           ))
(( modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 (a), e le      ))
(( imposte sui redditi relative alle plusvalenze di cui            ))
(( all'articolo 81, comma 1, lettera    c-bis),    del testo unico ))
(( delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente ))
(( della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive         ))
(( modificazioni (b), non sono dovute per le plusvalenze           ))
(( realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori         ))
(( mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani a          ))
(( decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di        ))
(( conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in ))
(( vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della  ))
(( legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni (c). ))
(( 2. Per le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera  ))
(( c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con    ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.    ))
(( 917, e successive modificazioni (b), continua ad applicarsi la  ))
(( disciplina recata dal citato decreto-legge 28 gennaio 1991, n.  ))
(( 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991,   ))
(( n. 102 (a).                                                     ))
 
             (a) Il D.L.  n.  27/1991  reca:  "Disposizioni  relative
          all'assoggettamento   di   talune  plusvalenze  ad  imposta
          sostitutiva delle imposte sui  redditi".  Si  trascrive  il
          testo del relativo art.  1:
             "Art. 1  (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze)  . - 1.
          Fino  alla  emanazione  dei  decreti  legislativi  previsti
          dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (v.  nota
          (c)  che  segue,    n.d.r.   ), ed in attesa della compiuta
          applicazione    della    disciplina    dell'attivita'    di
          intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991,
          n.  1 (recante disciplina dell'attivita' di intermediazione
          mobiliare e disposizioni  sull'organizzazione  dei  mercati
          mobiliari,    n.d.r.   ), le plusvalenze, diverse da quelle
          conseguite   nell'esercizio   di    imprese    commerciali,
          realizzate  mediante  cessione  a titolo oneroso di azioni,
          quote rappresentative del capitale o del  patrimonio  e  di
          altre  partecipazioni  analoghe,  nonche'  dei  certificati
          rappresentativi    di    partecipazione    in     societa',
          associazioni,  enti  e altri organismi nazionali ed esteri,
          di obbligazioni convertibili, diritti  di  opzione  e  ogni
          altro  diritto, che non abbia natura di interesse, connesso
          ai predetti rapporti, ancorche' derivanti da  operazioni  a
          premio  e  da  compravendita  a  pronti  o  a termine, sono
          soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui  redditi,
          secondo quanto disposto dal presente decreto".
             (b) L'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con D.P.R. n. 917/1986, e' cosi' formulato:
             "Art. 81 (come modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L.
          28  gennaio  1991,  n.  27,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dall'art. 11 della legge
          30 dicembre 1991, n.   413,  e  dell'art.  3  del  D.L.  17
          settembre  1992,  n. 378, in corso di conversione in legge)
          (Redditi diversi). -  1. Sono redditi diversi, se non  sono
          conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
          imprese commerciali o da societa' in nome collettivo  e  in
          accomandita  semplice,  ne'  in  relazione alla qualita' di
          lavoratore dipendente:
               a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
          di terreni, o  l'esecuzione  di  opere  intese  a  renderli
          edificabili,  e  la successiva vendita, anche parziale, dei
          terreni o degli edifici;
                b) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo  oneroso  di beni immobili acquistati o costruiti da
          non piu' di  cinque  anni,  esclusi  quelli  acquisiti  per
          successione  o donazione e le unita' immobiliari urbane che
          per la maggior parte del periodo intercorso tra  l'acquisto
          o  la  costruzione  e  la  cessione  sono  state adibite ad
          abitazione principale del cedente  o  dei  suoi  familiari,
          nonche',  in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
          di cessioni a titolo oneroso  di  terreni  suscettibili  di
          utilizzazione    edificatoria    secondo    gli   strumenti
          urbanistici vigenti al momento della cessione;
           c) le plusvalenze realizzate mediante  cessione  a  titolo
          oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite
          per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del
          capitale  della  societa'  secondo  che si tratti di azioni
          ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre  azioni
          o  di  partecipazioni  non  azionarie.  La  percentuale  di
          partecipazione e' determinata tenendo  conto  di  tutte  le
          cessioni  effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei
          confronti di soggetti diversi; si  considerano  cedute  per
          prime le partecipazioni acquisite in data piu' recente;
            c-bis)    le  plusvalenze diverse da quelle imponibili ai
          sensi della lettera  c),  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo   oneroso   di  azioni,  quote  rappresentative  del
          capitale  o  del  patrimonio  e  di  altre   partecipazioni
          analoghe,   nonche'   dei  certificati  rappresentativi  di
          partecipazioni in societa',  associazioni,  enti  ed  altri
          organismi    nazionali    ed    esteri,   di   obbligazioni
          convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto,  che
          non   abbia  natura  di  interesse,  connesso  ai  predetti
          rapporti, ancorche' derivanti da operazioni a premio  e  da
          compravendita  a  pronti  o  a  termine. Non si tiene conto
          delle  plusvalenze  realizzate  se  il  periodo  di   tempo
          intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione
          per  ammontare  superiore  a quello spettante in virtu' del
          diritto di opzione e la data della cessione e' superiore  a
          quindici   anni;   si   considerano  cedute  per  prime  le
          partecipazioni acquisite in data piu' recente;
            c-ter)    le  plusvalenze  realizzate mediante cessioni a
          termine  di  valute  estere;  esse  sono  costituite  dalla
          differenza  tra  il  corrispettivo  della cessione e quello
          dell'acquisto  della  valuta  ceduta,  se   l'acquisto   e'
          contestuale  alla stipula del contratto a termine, e, negli
          altri casi, dalla differenza  tra  il  corrispettivo  della
          cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente
          alla data della stipula del contratto;
               d)  le  vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
          dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico  e
          i  premi  derivanti  da  prove  di  abilita'  o dalla sorte
          nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di  particolari
          meriti artistici, scientifici o sociali;
               e)  i  redditi  di  natura fondiaria non determinabili
          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
          per usi non agricoli;
               f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
               g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
          opere  dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
          formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite  in
          campo  industriale,  commerciale  o  scientifico,  salvo il
          disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 49;
               h) i redditi derivanti dalla concessione in  usufrutto
          e   dalla  sublocazione  di  beni  immobili,  dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine   e   altri  beni  mobili,  dall'affitto  e  dalla
          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
          concessione   in  usufrutto  dell'unica  azienda  da  parte
          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
          dell'impresa,  ma  in  caso  di successiva vendita totale o
          parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
          reddito complessivo come redditi diversi;
               i)  i  redditi  derivanti da attivita' commerciali non
          esercitate abitualmente;
               l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
          non esercitate abitualmente o dall'assunzione  di  obblighi
          di fare, non fare o permettere;
               m)  le indennita' di trasferta e i rimborsi forfettari
          di spesa, percepiti  da  soggetti  che  svolgono  attivita'
          sportiva  dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986,
          n. 80".
             (c) La legge n. 408/1990 reca: "Disposizioni  tributarie
          in  materia  di  rivalutazione  di  beni delle imprese e di
          smobilizzo di riserva e fondi in  sospensione  di  imposta,
          nonche'     disposizioni     di     razionalizzazione     e
          semplificazione. Deleghe al Governo per  la  revisione  del
          trattamento  tributario  della  famiglia  e  delle  rendite
          finanziarie  e  per   la   revisione   delle   agevolazioni
          tributarie".  Si  trascrive  il testo del relativo art. 18,
          come modificato dell'art. 1, comma 6, della legge 25  marzo
          1991, n. 102:
             "Art. 18. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          il 31 dicembre 1992 (termine differito al 30 settembre 1993
          dall'art.  2  della  legge  di  conversione del decreto qui
          pubblicato: si veda in appendice,  n.d.r.   ), uno  o  piu'
          decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento
          tributario   dei  redditi  di  capitale  con  una  puntuale
          definizione  delle  singole   fattispecie   produttive   di
          reddito,  tenuto  conto  anche della disciplina vigente nei
          Paesi della Comunita' economica europea e prevedendo idonee
          norme  di  chiusura  volte  ad  estendere   automaticamente
          l'imposizione,   secondo  la  normativa  vigente,  a  nuove
          eventuali  fattispecie  diverse  da  quelle  esplicitamente
          previste  ed  elencate;  in particolare la nuova disciplina
          sara' ispirata al  principio  della  generale  applicazione
          della  ritenuta  alla  fonte,  con  obbligo  di rivalsa, in
          acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della
          ritenuta stessa tra il 10 e il 20 per  cento  in  relazione
          alla  diversa  fattispecie  produttiva  di  reddito.  Per i
          redditi di capitale, con esclusione di  quelli  attualmente
          assoggettati  a  ritenuta  alla  fonte  a titolo d'acconto,
          corisposti a persone fisiche  o  a  soggetti  esenti  dalle
          imposte  sui  redditi potra' essere prevista la opzione per
          l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta:  in  tal
          caso  la  misura della ritenuta non potra' essere superiore
          al 30 per cento. Dalla  disciplina  prevista  nel  presente
          comma  saranno  esclusi  gli interessi e gli altri proventi
          delle obbligazioni e  degli  altri  titoli  indicati  negli
          articoli   13   e  31  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29  settembre  1973,  n.  601,  compresi  quelli
          emessi  all'estero  ded  equiparati;  a  tali  interessi  e
          proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni  di
          legge.
           1-bis.  Con  i  decreti  legislativi  di cui al comma 1, e
          secondo i medesimi  principi  e  criteri  direttivi,  sara'
          previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi
          diversi   derivanti  da  qualunque  forma  di  cessione  di
          partecipazioni in societa' o enti e dei  diritti  connessi,
          nonche'  dei  redditi  derivanti dal'attivita' dei fondi di
          investimento.   Saranno   altresi'   previste   particolari
          disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di
          azioni od obbligazioni convertibili, emesse da societa' che
          esercitano   attivita'   in   settori   divesi   da  quello
          finanziario  o  immobiliare,   da   parte   di   lavoratori
          dipendenti,  a condizione che siano ammesse alla borsa o al
          mercato ristretto successivamente alla data di  entrata  in
          vigore   dei   decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1.
          Particolari disposizioni  verranno  altresi'  adottate  per
          tener   conto,  nel  costo  fiscalmente  riconosciuto,  dei
          redditi imputati ai soci di societa' di cui all'art. 5  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917, diverse da quelle finanziarie e immobiliari. Sara'
          assicurato il coordinamento sistematico delle  disposizioni
          emanate  con quelle del citato testo unico, con particolare
          riferimento alle norme di cui agli articoli 81 e 82    (per
          il  testo dell'art. 81 si vede la nota che precede,  n.d.r.
          ).
             2.  Entro  dodici  mesi  dalla data di entrata in vigore
          della presente legge il Governo invia per il parere,  anche
          per   singole   parti   omogenee,   il  testo  delle  nuove
          disposizioni alla commissione parlamentare di cui  all'art.
          17,  terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella
          composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29
          dicembre 1987, n. 550. La commissione  esprime  il  proprio
          parere  entro  sessanta  giorni  dalla ricezione, indicando
          specificamente le eventuali disposizioni  che  non  ritiene
          rispondenti  ai principi e ai criteri direttivi della legge
          di delegazione. Il Governo nei  trenta  giorni  successivi,
          esaminato   il   parere,   trasmette   nuovamente   con  le
          osservazioni e le eventuali  modificazioni,  i  testi  alla
          commissione  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.  I  decreti
          legislativi,  le  cui  disposizioni  avranno effetto dal 1›
          gennaio 1993, saranno emanati con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto  con  i Ministri del tesoro e del bilancio e della
          programmazione economica, entro  il  termine  indicato  nel
          comma 1".