IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  interministeriale  20 novembre 1970, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 30 dicembre 1970;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
614, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
275 del 7 ottobre 1980;
  Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1985, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1986;
  Ritenute  valide le argomentazioni di origine economico-commerciale
addotte dalla  Societa'  di  gestione  dell'aeroporto  di  Bologna  a
sostegno  della opportunita' che la visita sanitaria venga consentita
presso le strutture di tale aeroporto;
  Vista la nota del 28 settembre 1992 con la  quale  il  responsabile
dell'ufficio   veterinario   di   dogana   interna  di  Campogalliano
competente  territorialmente  comunica  che   le   infrastrutture   e
attrezzature   realizzate   presso   l'aeroporto   di   Bologna  sono
soddisfacenti;
  Ritenuto  tuttavia  necessario,  allo  scopo  di  acquisire   sulla
questione  ulteriori  elementi  di  giudizio, di stabilire un periodo
sperimentale di mesi dodici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Fino a nuova disposizione e' autorizzata in via continuativa  ed  a
titolo   sperimentale,   per   un  periodo  di  mesi  dodici,  presso
l'aeroporto di Bologna la visita sanitaria sui  prodotti  di  origine
animale in importazione.