IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 30 dicembre 1970; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 7 ottobre 1980; Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1986; Ritenute valide le argomentazioni di origine economico-commerciale addotte dalla Societa' di gestione dell'aeroporto di Bologna a sostegno della opportunita' che la visita sanitaria venga consentita presso le strutture di tale aeroporto; Vista la nota del 28 settembre 1992 con la quale il responsabile dell'ufficio veterinario di dogana interna di Campogalliano competente territorialmente comunica che le infrastrutture e attrezzature realizzate presso l'aeroporto di Bologna sono soddisfacenti; Ritenuto tuttavia necessario, allo scopo di acquisire sulla questione ulteriori elementi di giudizio, di stabilire un periodo sperimentale di mesi dodici; Decreta: Art. 1. Fino a nuova disposizione e' autorizzata in via continuativa ed a titolo sperimentale, per un periodo di mesi dodici, presso l'aeroporto di Bologna la visita sanitaria sui prodotti di origine animale in importazione.