Art. 2.
  I quantitativi di vino "Montefalco" Sagrantino  prodotto  ai  sensi
del  decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 che alla
predetta data del 1› novembre 1992 non abbiano ancora  completato  il
periodo  minimo  di  invecchiamento  obbligatorio  di  cui  al citato
decreto del Presidente della  Repubblica  30  ottobre  1979  potranno
essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e
garantita a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla
vendemmia   1992   avra'   ultimato  il  proprio  periodo  minimo  di
invecchiamento obbligatorio, purche' il vino in questione risponda ai
requisiti propri del vino a denominazione di  origine  controllata  e
garantita  e  siano rispettate le condizioni previste al primo comma,
del successivo art. 3.
  Fino alla scadenza del termine  sopra  indicato,  il  vino  di  cui
trattasi  dovra'  essere  commercializzato  con  la  denominazione di
origine controllata.