Art. 2.
  I soggetti che  intendono  porre  in  commercio,  a  partire  dalla
vendemmia  1992, i vini "Cannonau di Sardegna" provenienti da vigneti
non  ancora  iscritti,  conformemente  alle   disposizioni   di   cui
all'annesso  disciplinare,  sono tenuti ad effettuare la denuncia dei
rispettivi terreni vitati agli appositi albi dei vigneti entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 novembre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA
 Disciplinare  di   produzione   della   denominazione   di   origine
controllata