Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1992, i vini "Cannonau di Sardegna" provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati agli appositi albi dei vigneti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 novembre 1992 Il Ministro: FONTANA Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata