Art. 2.
  1. I  diplomi  di  baccellierato  internazionale  rilasciati  dalla
"American   School   of   Milan"  in  data  anteriore  all'iscrizione
nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre  1986,  n.  738,
sono  riconosciuti,  ai fini dell'iscrizione alle universita' ed agli
istituti di istruzione superiore, equipollenti ai diplomi  finali  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  a condizione che vengano
effettuati gli accertamenti in ordine alla  conoscenza  della  lingua
italiana secondo quanto previsto nell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza
ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989.
   Roma, 23 ottobre 1992
                                         Il Ministro: JERVOLINO RUSSO