IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738; Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989; Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 738/1986 e la relativa documentazione presentata il 15 novembre 1990 dalla "St. Stephen's School" di Roma collegata con la "Buckingham Browne and Nicholas School" di Cambridge - Massachussetts (U.S.A.); Vista la relazione ispettiva del 3 febbraio 1992 sui piani e i programmi di studio proposti nonche' sulle strutture utilizzate e sui requisiti professionali del personale direttivo e docente della "St. Stephen's School"; Accertata sulla base dell'esame della documentazione e della predetta relazione ispettiva, l'idoneita' della "St. Stephen's School" a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale; Visto il parere espresso nell'adunanza del 15 luglio 1992 dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione il quale ha ritenuto che: 1) i piani di studio relativi alla maturita' linguistica e alla maturita' scientifica debbano prevedere lo studio a livello superiore di quattro discipline; 2) il piano di studi relativo alla maturita' scientifica debba prevedere oltre alla fisica anche la chimica o la biologia; 3) l'insegnamento della storia non possa essere alternativo all'insegnamento della economia; 4) l'insegnamento del latino nell'indirizzo scientifico debba essere previsto in alternativa alla lingua straniera gruppo 2; Ritenuto di non poter accogliere il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella parte in cui detto parere non concorda con i criteri stabiliti dal sistema del baccellierato internazionale e con quelli fissati dalla citata ordinanza ministeriale n. 429/89 qui di seguito elencati: tre discipline a livello superiore e non quattro; opzionalita' dei curricula nell'ambito di determinati gruppi di discipline nonche' la possibilita' di sostituire una delle discipline collocate dall'ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra nel gruppo 6 con una terza lingua moderna o con una materia del gruppo scienze umane e sociali o del gruppo scienze sperimentali; il latino e' disciplina facente parte del gruppo 6; la seconda lingua moderna gruppo 2 per le scuole straniere operanti in Italia e' la lingua (inglese o francese o spagnolo) veicolare per lo studio di tutte le discipline salvo le due materie che devono essere insegnate in lingua italiana; Considerato che l'art. 3, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 429/89 sopra citata stabilisce l'obbligo dell'insegnamento della lingua italiana a livello superiore nei curricula delle scuole straniere operanti in Italia; Considerato che ai sensi del predetto art. 3, comma 3, la lingua italiana deve essere utilizzata come lingua veicolare per lo studio di almeno due materie; Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva summenzionata, che i corsi di studio attivati dalla "St. Stephen's School" e i titoli di studio da essa rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale presentano affinita' con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento dei diplomi di maturita' scientifica e di maturita' linguistica; Ritenuto che lo studio di due lingue straniere di cui una almeno a livello superiore sia necessario e sufficiente a caratterizzare l'indirizzo linguistico; Ritenuto che lo studio a livello superiore della matematica e della fisica sia necessario e sufficiente a caratterizzare l'indirizzo scientifico; Considerato che la predetta domanda di iscrizione e' stata presentata entro i termini previsti dall'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429; Decreta: Art. 1. 1. La St. Stephen's School, con sede in via Aventina n. 3 di Roma, e' iscritta nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, a decorrere dall'anno scolastico 1993-94. 2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla "St. Stephen's School" sono riconosciuti quali diplomi di maturita' scientifica ovvero di maturita' linguistica aventi valore legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738. 3. Il riconoscimento di cui al comma 2 e' subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle dis- cipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A annesso al presente decreto e all'utilizzo della lingua italiana come lingua veicolare per lo studio delle seguenti discipline: indirizzo linguistico studi matematici o matematica e teoria della conoscenza indirizzo scientifico matematica e teoria della conoscenza 4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, e' convertito in sessantesimi in base all'allegato B parimenti annesso al presente decreto.