IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;
  Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;
  Vista  la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della
legge n. 738/1986 e  la  relativa  documentazione  presentata  il  15
novembre  1990  dalla "St. Stephen's School" di Roma collegata con la
"Buckingham Browne and Nicholas School" di Cambridge - Massachussetts
(U.S.A.);
  Vista la relazione ispettiva del 3 febbraio  1992  sui  piani  e  i
programmi di studio proposti nonche' sulle strutture utilizzate e sui
requisiti  professionali del personale direttivo e docente della "St.
Stephen's School";
  Accertata  sulla  base  dell'esame  della  documentazione  e  della
predetta   relazione  ispettiva,  l'idoneita'  della  "St.  Stephen's
School" a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale;
  Visto il parere espresso  nell'adunanza  del  15  luglio  1992  dal
Consiglio  nazionale  della  pubblica istruzione il quale ha ritenuto
che:
   1) i piani di studio relativi alla maturita'  linguistica  e  alla
maturita' scientifica debbano prevedere lo studio a livello superiore
di quattro discipline;
   2)  il  piano  di  studi relativo alla maturita' scientifica debba
prevedere oltre alla fisica anche la chimica o la biologia;
   3)  l'insegnamento  della  storia  non  possa  essere  alternativo
all'insegnamento della economia;
   4)  l'insegnamento  del  latino  nell'indirizzo  scientifico debba
essere previsto in alternativa alla lingua straniera gruppo 2;
  Ritenuto di non poter accogliere il parere del Consiglio  nazionale
della  pubblica  istruzione  nella  parte  in  cui  detto  parere non
concorda con  i  criteri  stabiliti  dal  sistema  del  baccellierato
internazionale   e   con   quelli   fissati  dalla  citata  ordinanza
ministeriale n. 429/89 qui di seguito elencati:
   tre discipline a livello superiore e non quattro;
   opzionalita' dei curricula nell'ambito di  determinati  gruppi  di
discipline nonche' la possibilita' di sostituire una delle discipline
collocate  dall'ufficio  del  baccellierato internazionale di Ginevra
nel gruppo 6 con una terza lingua  moderna  o  con  una  materia  del
gruppo scienze umane e sociali o del gruppo scienze sperimentali;
   il latino e' disciplina facente parte del gruppo 6;
   la  seconda  lingua  moderna  gruppo  2  per  le  scuole straniere
operanti in Italia e' la  lingua  (inglese  o  francese  o  spagnolo)
veicolare  per  lo studio di tutte le discipline salvo le due materie
che devono essere insegnate in lingua italiana;
  Considerato che l'art. 3, comma 3, dell'ordinanza  ministeriale  n.
429/89  sopra  citata  stabilisce  l'obbligo  dell'insegnamento della
lingua italiana  a  livello  superiore  nei  curricula  delle  scuole
straniere operanti in Italia;
  Considerato  che  ai  sensi del predetto art. 3, comma 3, la lingua
italiana deve essere utilizzata come lingua veicolare per  lo  studio
di almeno due materie;
  Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva
summenzionata,  che  i  corsi di studio attivati dalla "St. Stephen's
School" e i titoli di studio da  essa  rilasciati  quali  diplomi  di
baccellierato internazionale presentano affinita' con quelli previsti
dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento dei diplomi
di maturita' scientifica e di maturita' linguistica;
  Ritenuto  che lo studio di due lingue straniere di cui una almeno a
livello superiore  sia  necessario  e  sufficiente  a  caratterizzare
l'indirizzo linguistico;
  Ritenuto che lo studio a livello superiore della matematica e della
fisica  sia  necessario  e  sufficiente  a caratterizzare l'indirizzo
scientifico;
  Considerato che la predetta domanda di iscrizione
e'  stata  presentata  entro   i   termini   previsti   dall'art.   9
dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La St. Stephen's School, con sede in via Aventina n. 3 di Roma,
e' iscritta nell'elenco di cui all'art.  2  della  legge  30  ottobre
1986, n. 738, a decorrere dall'anno scolastico 1993-94.
  2.  I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla "St.
Stephen's  School"  sono  riconosciuti  quali  diplomi  di  maturita'
scientifica  ovvero  di maturita' linguistica aventi valore legale ai
sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.
  3. Il  riconoscimento  di  cui  al  comma  2  e'  subordinato  allo
svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle dis-
cipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A annesso al
presente  decreto  e  all'utilizzo  della lingua italiana come lingua
veicolare per lo studio delle seguenti discipline:
indirizzo linguistico                   studi matematici o matematica
                                         e teoria della conoscenza
indirizzo scientifico                   matematica e teoria della
                                         conoscenza
 4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui
al comma 2, e' convertito in  sessantesimi  in  base  all'allegato  B
parimenti annesso al presente decreto.