IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;
  Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;
  Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2  della
legge  n.  738/86  e  la  relativa  documentazione  presentata  il 21
novembre 1990 dalla  "American  International  School  of  Florence",
sezione  della  "Braintree  High School" - Braintree - Massachussetts
(U.S.A.);
  Vista la relazione ispettiva del  22  marzo  1992  sui  piani  e  i
programmi di studio proposti nonche' sulle strutture utilizzate e sui
requisiti  professionali  del  personale  direttivo  e  docente della
"American International School of Florence";
  Accertata  sulla  base  dell'esame  della  documentazione  e  della
predetta  relazione  ispettiva,  l'idoneita' della "American Interna-
tional School of Florence" a rilasciare il diploma  di  baccellierato
internazionale;
  Visto  il  parere  espresso  nell'adunanza  del  15 luglio 1992 dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione il  quale  ha  ritenuto
che:
   1)  il  piano  di studio relativo alla maturita' linguistica debba
prevedere lo studio a livello superiore di quattro discipline;
   2)  l'insegnamento  della  storia  non  possa  essere  alternativo
all'insegnamento dell'economia;
  Ritenuto  di non poter accogliere il parere del Consiglio nazionale
della pubblica  istruzione  nella  parte  in  cui  detto  parere  non
concorda  con  i  criteri  stabiliti  dal  sistema  del baccellierato
internazionale  e  con  quelli   fissati   dalla   citata   ordinanza
ministeriale n. 429/89 qui di seguito elencati:
   tre discipline a livello superiore e non quattro;
   opzionalita'  dei  curricula  nell'ambito di determinati gruppi di
discipline nonche' la possibilita' di sostituire una delle discipline
collocate dall'ufficio del baccellierato  internazionale  di  Ginevra
nel  gruppo  6  con  una  terza  lingua moderna o con una materia del
gruppo scienze umane e sociali o del gruppo scienze sperimentali;
  Considerato che l'art. 3, comma 3, dell'ordinanza  ministeriale  n.
429/89  sopra  citata  stabilisce  l'obbligo  dell'insegnamento della
lingua italiana  a  livello  superiore  nei  curricula  delle  scuole
straniere operanti in Italia;
  Considerato  che il predetto art. 3, comma 3, prevede che la lingua
italiana deve essere utilizzata come lingua veicolare per  lo  studio
di almeno due materie;
  Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva
summenzionata,  che i corsi di studio attivati dalla "American Inter-
national School of Florence" e i titoli di studio da essa  rilasciati
quali  diplomi  di  baccellierato internazionale presentano affinita'
con quelli  previsti  dall'ordinamento  scolastico  italiano  per  il
conseguimento del diploma di maturita' linguistica;
  Ritenuto  che lo studio di almeno due lingue straniere di cui una a
livello superiore  sia  necessario  e  sufficiente  a  caratterizzare
l'indirizzo linguistico;
  Considerato   che  la  predetta  domanda  di  iscrizione  e'  stata
presentata  entro  i  termini  previsti  dall'art.  9  dell'ordinanza
ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La "American International School of Florence", con sede a Villa
Le Tavernule, via del Carota, 23/25 - 50012 Bagno a Ripoli (Firenze),
sezione  della  "Braintree High School" - Massachussetts (U.S.A.), e'
iscritta nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30  ottobre  1986,
n. 738, a decorrere dall'anno scolastico 1993-94.
  2.  I  diplomi  di  baccellierato  internazionale  rilasciati dalla
"American International School of Florence", sono riconosciuti  quali
diplomi  di  maturita'  linguistica  aventi  valore  legale  ai sensi
dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.
  3. Il  riconoscimento  di  cui  al  comma  2  e'  subordinato  allo
svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle dis-
cipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A annesso al
presente  decreto  e  all'utilizzo  della lingua italiana come lingua
veicolare per lo studio delle seguenti discipline: storia o  economia
e teoria della conoscenza.
 4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui
al  comma  2,  e'  convertito  in sessantesimi in base all'allegato B
parimenti annesso al presente decreto.