Art. 2.
  1. I  diplomi  di  baccellierato  internazionale  rilasciati  dalla
"American   International  School  of  Florence"  in  data  anteriore
all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge  30  ottobre
1986,  n.  738,  sono  riconosciuti,  ai  fini  dell'iscrizione  alle
universita' ed agli istituti di istruzione superiore, equipollenti ai
diplomi  finali  di  istruzione  secondaria  di  secondo   grado,   a
condizione  che  vengano  effettuati  gli accertamenti in ordine alla
conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto nell'art. 3,
comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989.
   Roma, 23 ottobre 1992
                                         Il Ministro: JERVOLINO RUSSO