IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738; Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989; Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 738/86 e la relativa documentazione presentata il 22 dicembre 1990 dalla "Kungsholmens Gymnasium" di Stoccolma (Svezia); Vista la relazione ispettiva del 19 giugno 1991 sui piani e i programmi di studio proposti nonche' sulle strutture utilizzate e sui requisiti professionali del personale direttivo e docente della "Kungsholmens Gymnasium"; Accertata sulla base dell'esame della documentazione e della predetta relazione ispettiva, l'idoneita' della "Kungsholmens Gymnasium" di Stoccolma a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale; Visto il parere espresso nell'adunanza del 15 luglio 1992 dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione il quale ha ritenuto che: 1) i piani di studio relativi alla maturita' linguistica e alla maturita' scientifica debbano precedere lo studio a livello superiore di quattro discipline; 2) il piano di studi relativo alla maturita' scientifica debba prevedere oltre alla fisica anche la chimica o la biologia; 3) l'insegnamento della storia non possa essere alternativo all'insegnamento della disciplina organizzazione aziendale; 4) la lingua italiana debba obbligatoriamente essere insegnata; Ritenuto di non poter accogliere il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella parte in cui detto parere non concorda con i criteri stabiliti dal sistema del baccellierato internazionale qui di seguito elencati: tre discipline a livello superiore e non quattro; opzionalita' dei curricula nell'ambito di determinati gruppi di discipline nonche' la possibilita' di sostituire una delle discipline collocate dall'ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra nel gruppo 6 con una terza lingua moderna o con una materia del gruppo scienze umane e sociali o del gruppo scienze sperimentali, e con il disposto di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 429/89 sopra citata che stabilisce l'obbligo dell'insegnamento della lingua italiana a livello superiore soltanto nei curricula delle scuole straniere operanti in Italia; Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva summenzionata, che i corsi di studio attivati dalla "Kungsholmens Gymnasium" di Stoccolma e i titoli di studio da essa rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale presentano affinita' con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento dei diplomi di maturita' scientifica e di maturita' linguistica; Ritenuto che lo studio di due lingue straniere di cui almeno una a livello superiore sia necessario e sufficiente a caratterizzare l'indirizzo linguistico; Ritenuto che lo studio a livello superiore della matematica e della fisica sia necessario e sufficiente a caratterizzare l'indirizzo scientifico; Considerato che la predetta domanda di iscrizione e' stata presentata entro i termini previsti dall'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429; Decreta: Art. 1. 1. La "Kungsholmens Gymnasium", con sede in Hantverkargatan 67-69, Stoccolma (Svezia), e' iscritta nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, a decorrere dall'anno scolastico 1993-94. 2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla "Kungsholmens Gymnasium" di Stoccolma sono riconosciuti quali diplomi di maturita' scientifica ovvero di maturita' linguistica aventi valore legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738. 3. Il riconoscimento di cui al comma 2 e' subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle dis- cipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A annesso al presente decreto. 4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, e' convertito in sessantesimi in base all'allegato B parimenti annesso al presente decreto.