IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;
  Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;
  Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2  della
legge  n.  738/86  e  la  relativa  documentazione  presentata  il 22
dicembre 1990 dalla "Kungsholmens Gymnasium" di Stoccolma (Svezia);
  Vista la relazione ispettiva del 19  giugno  1991  sui  piani  e  i
programmi di studio proposti nonche' sulle strutture utilizzate e sui
requisiti  professionali  del  personale  direttivo  e  docente della
"Kungsholmens Gymnasium";
  Accertata  sulla  base  dell'esame  della  documentazione  e  della
predetta   relazione   ispettiva,   l'idoneita'  della  "Kungsholmens
Gymnasium" di Stoccolma a  rilasciare  il  diploma  di  baccellierato
internazionale;
   Visto  il  parere  espresso  nell'adunanza  del 15 luglio 1992 dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione il  quale  ha  ritenuto
che:
   1)  i  piani  di studio relativi alla maturita' linguistica e alla
maturita' scientifica debbano precedere lo studio a livello superiore
di quattro discipline;
   2) il piano di studi relativo  alla  maturita'  scientifica  debba
prevedere oltre alla fisica anche la chimica o la biologia;
   3)  l'insegnamento  della  storia  non  possa  essere  alternativo
all'insegnamento della disciplina organizzazione aziendale;
   4) la lingua italiana debba obbligatoriamente essere insegnata;
  Ritenuto di non poter accogliere il parere del Consiglio  nazionale
della  pubblica  istruzione  nella  parte  in  cui  detto  parere non
concorda con  i  criteri  stabiliti  dal  sistema  del  baccellierato
internazionale qui di seguito elencati:
   tre discipline a livello superiore e non quattro;
   opzionalita'  dei  curricula  nell'ambito di determinati gruppi di
discipline nonche' la possibilita' di sostituire una delle discipline
collocate dall'ufficio del baccellierato  internazionale  di  Ginevra
nel  gruppo  6  con  una  terza  lingua moderna o con una materia del
gruppo scienze umane e sociali o del gruppo scienze  sperimentali,  e
con   il   disposto  di  cui  all'art.  3,  comma  3,  dell'ordinanza
ministeriale  n.  429/89  sopra  citata  che   stabilisce   l'obbligo
dell'insegnamento  della lingua italiana a livello superiore soltanto
nei curricula delle scuole straniere operanti in Italia;
  Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva
summenzionata, che i corsi di  studio  attivati  dalla  "Kungsholmens
Gymnasium" di Stoccolma e i titoli di studio da essa rilasciati quali
diplomi  di  baccellierato  internazionale  presentano  affinita' con
quelli  previsti  dall'ordinamento   scolastico   italiano   per   il
conseguimento  dei  diplomi  di  maturita' scientifica e di maturita'
linguistica;
  Ritenuto che lo studio di due lingue straniere di cui almeno una  a
livello  superiore  sia  necessario  e  sufficiente  a caratterizzare
l'indirizzo linguistico;
  Ritenuto che lo studio a livello superiore della matematica e della
fisica  sia  necessario  e  sufficiente  a caratterizzare l'indirizzo
scientifico;
  Considerato  che  la  predetta  domanda  di  iscrizione  e'   stata
presentata  entro  i  termini  previsti  dall'art.  9  dell'ordinanza
ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La "Kungsholmens Gymnasium", con sede in Hantverkargatan  67-69,
Stoccolma  (Svezia),  e' iscritta nell'elenco di cui all'art. 2 della
legge 30 ottobre 1986,  n.  738,  a  decorrere  dall'anno  scolastico
1993-94.
  2.  I  diplomi  di  baccellierato  internazionale  rilasciati dalla
"Kungsholmens Gymnasium" di Stoccolma sono riconosciuti quali diplomi
di maturita'  scientifica  ovvero  di  maturita'  linguistica  aventi
valore  legale  ai  sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n.
738.
  3. Il  riconoscimento  di  cui  al  comma  2  e'  subordinato  allo
svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle dis-
cipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A annesso al
presente decreto.
  4.  Il  punteggio  complessivo conseguito, riportato nei diplomi di
cui al comma 2, e' convertito in sessantesimi in base all'allegato  B
parimenti annesso al presente decreto.