IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;
  Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;
  Vista  la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della
legge n. 738/86 e la relativa documentazione presentata l'11 dicembre
1990 dalla "Munich International School E.V."  di  Percha,  Starnberg
(Repubblica federale di Germania);
  Vista  la  relazione  ispettiva  dell'11  giugno 1991 sui piani e i
programmi di studio proposti nonche' sulle strutture utilizzate e sui
requisiti professionali  del  personale  direttivo  e  docente  della
"Munich International School";
  Accertata  sulla  base  dell'esame  della  documentazione  e  della
predetta relazione ispettiva, l'idoneita' della "Munich International
School" a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale;
  Visto il parere espresso  nell'adunanza  del  15  luglio  1992  dal
Consiglio  nazionale  della  pubblica istruzione il quale ha ritenuto
che:
   1) i piani di studio relativi alla maturita'  linguistica  e  alla
maturita' scientifica debbano prevedere lo studio a livello superiore
di quattro discipline;
   2)  il  piano  di  studi relativo alla maturita' scientifica debba
prevedere oltre alla fisica anche la chimica o la biologia;
   3)  l'insegnamento  della  storia  non  possa  essere  alternativo
all'insegnamento della geografia o della psicologia;
   4) la lingua italiana debba obbligatoriamente essere insegnata;
  Ritenuto  di non poter accogliere il parere del Consiglio nazionale
della pubblica  istruzione  nella  parte  in  cui  detto  parere  non
concorda  con  i  criteri  stabiliti  dal  sistema  del baccellierato
internazionale qui di seguito elencati:
   tre discipline a livello superiore e non quattro;
   opzionalita' dei curricula nell'ambito di  determinati  gruppi  di
discipline nonche' la possibilita' di sostituire una delle discipline
collocate  dall'ufficio  del  baccellierato internazionale di Ginevra
nel gruppo 6 con una terza lingua  moderna  o  con  una  materia  del
gruppo  scienze  umane  e sociali o del gruppo scienze sperimentali e
con  il  disposto  di  cui  all'art.  3,  comma   3,   dell'ordinanza
ministeriale   n.   429/89  sopra  citata  che  stabilisce  l'obbligo
dell'insegnamento della lingua italiana a livello superiore  soltanto
nei curricula delle scuole straniere operanti in Italia;
  Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva
summenzionata,  che i corsi di studio attivati dalla "Munich Interna-
tional School" e i titoli di studio da essa rilasciati quali  diplomi
di  baccellierato  internazionale  presentano  affinita'  con  quelli
previsti dall'ordinamento scolastico italiano  per  il  conseguimento
del diploma di maturita' scientifica e di maturita' linguistica;
  Ritenuto che lo studio di due lingue straniere di cui una a livello
superiore  sia  necessario e sufficiente a caratterizzare l'indirizzo
linguistico;
  Ritenuto che lo studio a livello superiore della matematica e della
fisica sia necessario  e  sufficiente  a  caratterizzare  l'indirizzo
scientifico;
  Considerato   che  la  predetta  domanda  di  iscrizione  e'  stata
presentata  entro  i  termini  previsti  dall'art.  9  dell'ordinanza
ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  "Munich  International  School  E.V.",  con sede in Schloss
Buchhof Percha, 8130 Starnberg (Repubblica federale di Germania),  e'
iscritta  nell'elenco  di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986,
n. 738, a decorrere dall'anno scolastico 1993-94.
  2. I  diplomi  di  baccellierato  internazionale  rilasciati  dalla
"Munich  International  School"  sono  riconosciuti  quali diplomi di
maturita' scientifica ovvero di maturita' linguistica  aventi  valore
legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.
  3.  Il  riconoscimento  di  cui  al  comma  2  e'  subordinato allo
svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle dis-
cipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A annesso al
presente decreto.
  4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato  nei  diplomi  di
cui  al comma 2, e' convertito in sessantesimi in base all'allegato B
parimenti annesso al presente decreto.