Art. 5.
   Le operazioni di vinificazione e  di  invecchiamento  obbligatorio
devono  essere  effettuate nell'intero ambito territoriale dei comuni
compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui
all'art. 3.
   Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali,   e'
consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  al di fuori del
territorio dei comuni di cui all'art. 3 a condizione che si tratti di
casi  preesistenti  di  aziende,  singole  o  associate,  che   prima
dell'entrata  in  vigore del presente disciplinare di produzione gia'
le effettuavano  nell'ambito  territoriale  dei  comuni  di  Foligno,
Spoleto  e,  per  il  solo  invecchiamento, nell'ambito del comune di
Marsciano in provincia di Perugia.
   Le uve destinate alla  vinificazione  devono  assicurare  al  vino
"Montefalco"  bianco un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di 10,50 vol. %, al vino "Montefalco" rosso un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di 11.50 vol. %.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  solo  le pratiche enologiche,
leali e costanti, atte a conferire ai  vini  di  cui  sopra  le  loro
specifiche caratteristiche.
   Il  vino a denominazione di origine controllata "Montefalco" rosso
non puo' essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo
di invecchiamento obbligatorio di almeno 18 mesi a decorrere  dal  1›
novembre dell'anno di produzione delle uve.