Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'intero ambito territoriale dei comuni compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate al di fuori del territorio dei comuni di cui all'art. 3 a condizione che si tratti di casi preesistenti di aziende, singole o associate, che prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione gia' le effettuavano nell'ambito territoriale dei comuni di Foligno, Spoleto e, per il solo invecchiamento, nell'ambito del comune di Marsciano in provincia di Perugia. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Montefalco" bianco un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50 vol. %, al vino "Montefalco" rosso un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11.50 vol. %. Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai vini di cui sopra le loro specifiche caratteristiche. Il vino a denominazione di origine controllata "Montefalco" rosso non puo' essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 18 mesi a decorrere dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.