Art. 8. I vini a denominazione di origine controllata "Montefalco" bianco, "Montefalco" rosso e "Montefalco" rosso "Riserva" per l'immissione al consumo devono essere confezionati in bottiglie di vetro aventi un volume non superiore a 5 litri, chiuse con tappo di sughero e, per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.