Art. 8.
   I vini a denominazione di origine controllata "Montefalco" bianco,
"Montefalco" rosso e "Montefalco" rosso "Riserva" per l'immissione al
consumo devono essere confezionati in bottiglie di  vetro  aventi  un
volume  non  superiore  a 5 litri, chiuse con tappo di sughero e, per
quanto  riguarda  l'abbigliamento  e  la  tipologia,  confacenti   ai
tradizionali caratteri di un vino di pregio.