Art. 12.
  1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto dal presente decreto,
trovano applicazione le disposizioni sulla distribuzione e la vendita
dei generi di monopolio nonche' le disposizioni di cui  alle  vigenti
norme sulla contabilita' generale dello Stato.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Roma, 27 novembre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA