Art. 12. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni sulla distribuzione e la vendita dei generi di monopolio nonche' le disposizioni di cui alle vigenti norme sulla contabilita' generale dello Stato. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 27 novembre 1992 Il Ministro: GORIA