IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu' del quale e' stata confermata allo Stato, la determinazione degli interventi in materia fitosanitaria, art. 71, comma 1, lettera c), e demandate alle regioni le funzioni amministrative in materia di difesa e lotta fitosanitaria, art. 66, comma 1, trasferendo alle regioni medesime le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante con esercizio delle funzioni medesime nel rispetto degli standards tecnici definiti dallo Stato, art. 74, comma 1; Considerato che in alcune regioni e' stata constatata la presenza su piante di susino ed albicocco della malattia denominata "Vaiolatura delle drupacee (Sharka)", causata dal virus "Plum pox vi- rus"; Considerato che l'infezione e' particolarmente contagiosa per cui una seria minaccia incombe sulle specie di drupacee presenti nel territorio nazionale (susino, albicocco, pesco, mirabolano ed altri portinnesti); Considerato che a tutt'oggi non esiste alcun metodo sicuro di lotta fitosanitaria diretta e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione della malattia in questione; Udito il parere n. 7/32 espresso nell'adunanza del 24 marzo 1992 dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka); Decreta: Art. 1. La lotta contro la "Vaiolatura delle drupacee (Sharka)" causata dal virus omonimo "Plus pox virus" e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.